DÀ UN PASSAGGIO ALLA MOGLIE SUL FURGONE AZIENDALE: LICENZIATO, MA VIENE REINTEGRATO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🚚 Furgone aziendale · ⚖️ Licenziamento disciplinare · 📑 CCNL Logistica · 🧑⚖️ Reintegrazione · 🏛️ Corte d'Appello di Milano
INDICE
1️⃣ LA QUESTIONE
2️⃣ IL LICENZIAMENTO
3️⃣ LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO
4️⃣ IL PRINCIPIO DA RICORDARE

1️⃣ 🚚 Terminate le consegne, l'autista dà alla moglie un passaggio di circa quindici minuti, senza deviazioni, incidenti o danni per l'impresa.-
2️⃣ ⚖️ La condotta è disciplinarmente rilevante, ma può essere ricondotta alle ipotesi punite dal CCNL Trasporto e Logistica con una sanzione conservativa.-
3️⃣ 🧑⚖️ Il licenziamento è sproporzionato: la Corte conferma la reintegrazione attenuata e l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4.-
1️⃣ LA QUESTIONE
Le consegne erano terminate. L'autista doveva soltanto riportare il furgone aziendale nel parcheggio dell'impresa.-
Durante il percorso incontrava una persona a lui vicina e decideva di darle un passaggio.-
La passeggera – indicata nella contestazione aziendale come moglie e dal lavoratore come amica o conoscente (sic!) – rimaneva sul mezzo per circa quindici minuti.-
Nessuna deviazione. Nessuna consegna interrotta. Nessun incidente.-
Tuttavia, il caso aveva voluto che un responsabile vedesse il furgone, facilmente riconoscibile, con la donna a bordo. Il lavoratore non negava l'accaduto e spiegava di averla fatta salire dopo il termine delle consegne e lungo il normale tragitto di rientro.-
2️⃣ IL LICENZIAMENTO
Per l'azienda, quel passaggio non era una semplice leggerezza, ma un comportamento tanto grave da giustificare il licenziamento.-
Il furgone era classificato come autocarro destinato al trasporto di cose e recava il marchio DHL, facilmente riconoscibile. Il comportamento avrebbe quindi violato gli obblighi di diligenza, le regole sull'utilizzo dei mezzi aziendali e l'art. 82 del Codice della strada.-
La società richiamava anche alcuni rischi potenziali:
- sanzioni amministrative e sospensione della carta di circolazione;
- conseguenze assicurative;
- possibile diffusione di comportamenti analoghi tra gli altri dipendenti.-
Il lavoratore, assunto nel marzo 2014 e mai raggiunto in oltre undici anni da contestazioni o sanzioni disciplinari, impugnava il recesso.-
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 944/2026, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.-
3️⃣ LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 766/2026[1], ha respinto il gravame e confermato integralmente la pronuncia di primo grado.-
Per la Corte, il fatto è avvenuto ed è disciplinarmente rilevante.-
Il lavoratore ha utilizzato il mezzo aziendale per una finalità personale, violando l'obbligo di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c..-
Ma la violazione non era così grave da giustificare la perdita del posto di lavoro.-
La Corte di Cassazoine ha valorizzato:
- la durata del passaggio, limitata a circa quindici minuti;
- il fatto che le consegne fossero terminate;
- l'assenza di deviazioni;
- l'idoneità dell'abitacolo a ospitare passeggeri;
- l'assenza di pericoli concreti per le persone;
- la mancata applicazione di sanzioni amministrative;
- l'assenza di danni per l'impresa;
- l'occasionalità dell'episodio;
- gli oltre undici anni di servizio senza precedenti disciplinari.-
Il furgone era destinato al trasporto di cose, ma il licenziamento restava una reazione eccessiva.-
Secondo quanto stabilito dal CCNL[2], la società avrebbe potuto applicare, al più, una sanzione conservativa, in particolare la sospensione. Non poteva licenziare.-
Da qui l'applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970: reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.-
4️⃣ IL PRINCIPIO DA RICORDARE
La conclusione va oltre il singolo passaggio sul furgone.-
Quando il contratto collettivo prevede, per la condotta contestata o per una fattispecie nella quale essa possa essere concretamente ricondotta, una sanzione conservativa, il datore di lavoro non può sostituirla con quella espulsiva.-
Le sanzioni conservative previste dall'art. 32 del CCNL Trasporto e Logistica sono:
- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la multa, non superiore a tre ore di retribuzione;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, da uno a dieci giorni.-
Non è necessario che il contratto collettivo descriva esattamente, parola per parola, la condotta verificatasi. Il giudice può ricondurre il fatto anche a una clausola generale o elastica, purché vi sia una reale omogeneità tra il comportamento contestato e quello punito dal CCNL con una misura conservativa.-
Nel caso esaminato, la Corte ha richiamato le ipotesi del lavoratore che «esegua il lavoro con provata negligenza» o che «commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda».-
Il passaggio dato alla persona estranea poteva dunque essere sanzionato, al più, con la sospensione. Non con il licenziamento.-
La regola è chiara: se il CCNL stabilisce che una determinata mancanza – o una condotta concretamente riconducibile alla stessa clausola – merita una sanzione conservativa, il datore di lavoro non può trasformarla unilateralmente in una causa di espulsione (a meno che non emergano ulteriori elementi capaci di attribuire al fatto una gravità diversa e maggiore. In loro assenza, il licenziamento è illegittimo e, nel regime applicabile al rapporto esaminato, ne conseguono la reintegrazione attenuata e gli obblighi risarcitori previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori).-
NOTE
[1] Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 766/2026, R.G. n. 366/2026, decisa il 29 giugno 2026 e pubblicata il 17 agosto 2026, Pres. Giovanni Casella, Est. Silvia Marina Ravazzoni.-
[2] L'art. 32 del CCNL Trasporto e Logistica punisce con una sanzione conservativa il lavoratore che «esegua il lavoro con provata negligenza» oppure «commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda». Secondo la Corte, il passaggio dato alla persona estranea poteva essere ricondotto proprio a queste previsioni.-

