COMPENSI LEGALI, SENZA DIFFIDA NON DECORRONO GLI INTERESSI CASS. N. 10267/2025

16.05.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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1) INTRODUZIONE;

2)  LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3)  CONCLUSIONI.-

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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

1️⃣📌 Decorrenza degli interessi legali: Gli interessi sui compensi dell'avvocato non partono dalla sentenza del giudice, ma dalla messa in mora del cliente, ossia dal momento in cui riceve una richiesta formale di pagamento (diffida, PEC, atto giudiziario).

2️⃣⚖️ Principio ribadito dalla Cassazione: Con l'ordinanza n. 10267 del 18 aprile 2025, la Cassazione ha confermato che la liquidazione giudiziale non fa partire gli interessi, che invece decorrono da quando il cliente è stato ufficialmente sollecitato.

3️⃣📝 Serve un atto concreto: Per far valere gli interessi è necessario un sollecito scritto, come una diffida o una domanda giudiziale. Niente richiesta, niente interessi.

1. INTRODUZIONE

Torniamo ad occuparci di compensi professionali degli avvocati, questa volta con una questione di non poco conto, da quando decorrono gli interessi legali sugli stessi?

2. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

A fare chiarezza (per l'ennesima volta, ci eravamo già occupati della questione ) è intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10267 del 18 aprile 2025, affermando un principio che dovrebbe ormai essere scolpito nei codici e nei post-it degli studi legali: nei crediti derivanti da prestazioni professionali rese da un avvocato, gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora – e non dal momento in cui il giudice liquida la somma.-
In altre parole, l'interesse legale (e, nei casi previsti, anche quello commerciale) comincia a maturare dal momento in cui il debitore riceve la richiesta, sia essa giudiziale o stragiudiziale.-
La giurisprudenza ha infatti chiarito che in caso di domande per compensi forensi, gli interessi spettano dalla data della messa in mora, che può coincidere con l'invio di una diffida, con la PEC di sollecito o – in mancanza d'altro – con l'atto introduttivo del giudizio. Non conta quando il giudice decida quanto pagare, ma quando il cliente viene ufficialmente invitato a pagare.-

3. CONCLUSIONI
Altro che decorrenza automatica degli interessi: qui serve una diffida, una PEC, una domanda giudiziale. Insomma, un bel "mi devi pagare", messo nero su bianco.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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