COMMETTE IL REATO DI MALTRATTAMENTI LA MADRE CHE ALLATTA DOPO AVER ASSUNTO DROGHE. CASS. N. 43307/2023

13.11.2023

A cura dell'Avv.Laura Buzzerio

TAGS: MALTRATTAMENTI - ASSUNZIONE DROGHE - ALLATTAMENTO - SUSSISTENZA - 572 CP - CASS 43307/2023

INDICE

1 ) LA QUESTIONE;

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

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LA QUESTIONE

Una mamma veniva condannata, in entrambi i gradi di merito, per il reato di maltrattamenti aggravati[1] realizzati nei confronti del figlio neonato, costretto a penose condizioni di vita ed in particolare a vivere in un appartamento, caratterizzato da pessime condizioni igienico sanitarie, nel quale si consumavano, anche per inalazione, sostanze stupefacenti, del tipo cocaina e cannabis, indirettamente assunte dal bambino in ragione dell'allattamento abitualmente praticato dalla madre dopo aver consumato le dette sostanze, delle quali era cronicamente dipendente.-

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorreva in Cassazione.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte – dopo aver evidenziato che il delitto di maltrattamenti non è un reato di evento, ma di condotta[2] - ha ritenuto di "non poter dubitarsi della oggettiva idoneità maltrattante della condotta[3], che si sostanziata nel veicolare al neonato, sin dalla nascita, tramite il latte materno, le sostanze stupefacenti, che la madre assumeva, in termini di cronica dipendenza in modo indiretto ma continuativo, ripetuto e sistematico"[4].-

NOTE

[1] Vale a dire che se il reato previsto, e punito, dall'art. 572 c.p. è commesso, ad esempio come nel caso di specie, nei confronti di un minore, tale circostanza comporta l'aumento della pena base fino alla metà (c.d. circostanza aggravata ad effetto speciale).-

[2] Vale a dire che perché esso si configuri è sufficiente che il comportamento dell'agente sia idoneo, sotto il profilo oggettivo, a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica, ma non è necessario che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti.-

[3] E' importante sottolineare che per la consumazione del reato non è prevista l'intenzione di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma è sufficiente solo la consapevolezza e la volontà dell'agente di persistere in un'attività maltrattante.-

[4] Addirittura è emerso che il bambino, positivo per cocaina al momento del ricovero, a più di un mese dal distacco dalla madre era ancora positivo, e a diverse sostanze, in esito al controllo operato dalla Consulente del Pubblico Ministero.-

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