CHI ACCUDISCE UNA COLONIA FELINA, NON E’ RESPONSABILE DELLE DEIEZIONI E DEGLI ODORI SGRADEVOLI

21.10.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🐈 #GattiRandagi 🐾 #ColonieFeline ⚖️ #Cassazione 🏛️ #Sentenza27109_2026 📚  ⚖️ #Articolo674CP 🔭

INDICE

1️⃣LA VICENDA

2️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

✅ IL CASO: Una donna che accudiva gatti randagi viene condannata a 200 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni, per le deiezioni lasciate dagli animali nel giardino della vicina.

✅ LA CASSAZIONE: Nutrire, sterilizzare e curare gatti liberi non significa diventarne automaticamente proprietari o custodi, né assumere un obbligo giuridico di vigilanza.

✅ IL PRINCIPIO: La Cassazione, con la sentenza n. 27109/2026, annulla la condanna perché il fatto non sussiste. 

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1️⃣ LA VICENDA

A seguito della denuncia di una vicina, che lamentava la presenza di deiezioni feline nel proprio giardino, una donna – che si prendeva cura di alcuni gatti randagi nei pressi della propria abitazione, provvedendo a nutrirli, sterilizzarli e curarli a proprie spese, addirittura modificando il cancello di casa per consentire loro di entrare e uscire liberamente – veniva condannata a 200 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni, per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), ritenendo che l'accudimento dei gatti comportasse anche la sua responsabilità per i loro comportamenti, escrementi ed esalazioni maleodoranti.-

2️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, con la sentenza n. 27109/2026, ha annullato la condanna perché il fatto non sussiste, chiarendo tre aspetti fondamentali:

  • Assenza di posizione di garanzia (art. 40, c. 2 c.p.): Chi alimenta, cura o sterilizza gatti randagi non ne diventa automaticamente proprietario o custode, né assume un obbligo giuridico di vigilanza;
  • Il semplice atto di sfamare gli animali non rende penalmente responsabili per le deiezioni lasciate dagli stessi nelle proprietà altrui;
  • Non Applicabilità dell'art. 674 c.p.: Un giardino privato ad uso esclusivo del proprietario non costituisce un "luogo di comune o altrui uso" ai fini della configurazione specifica del reato di getto pericoloso di cose.

In sostanza, prendersi cura dei gatti randagi non significa dover rispondere penalmente di ogni loro comportamento.-

Naturalmente, chi alimenta gli animali deve comunque rispettare le normali regole del vivere civile, evitando l'abbandono di residui alimentari e situazioni di degrado.-