CASO ROCCHI-INTER, LE INTERFERENZE NON BASTANO PER DIMOSTRARE LA FRODE SPORTIVA

27.07.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS:  ⚽ Frode sportiva · 🟨 Gianluca Rocchi · ⚫🔵 Inter · 📞 Designazioni arbitrali · 🏛️ Giustizia sportiva · 🏛️ Archiviazione · 

INDICE

1️ L'INCHIESTA SULLE DESIGNAZIONI ARBITRALI
2️
QUANDO SI CONFIGURA LA FRODE SPORTIVA
3️
PERCHÉ LE INTERFERENZE NON SONO DIVENTATE REATO
4️
L'ARCHIVIAZIONE DELLA POSIZIONE DELL'INTER
5️
GIUSTIZIA PENALE E GIUSTIZIA SPORTIVA

1️⃣ 📞 La Procura ha ricostruito alcuni episodi di interferenza, senza individuare un sistema strutturato diretto a condizionare le designazioni arbitrali.

2️⃣ ⚖️ Per configurare la frode sportiva non bastano pressioni o contatti: occorrono atti fraudolenti finalizzati ad alterare il corretto svolgimento della competizione.

3️⃣ 🏛️ La posizione dell'Inter è stata archiviata per l'assenza del reato presupposto, mentre resta autonoma la valutazione degli organi della giustizia sportiva.

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1️ L'INCHIESTA SULLE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Telefonate, rapporti tra dirigenti sportivi, valutazioni sugli arbitri e presunte interferenze nelle designazioni.-

Film già visti, che ciclicamente si ripresentano.-

L'inchiesta della Procura di Milano sull'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e sull'Inter aveva sollevato un interrogativo particolarmente delicato: alcune designazioni sarebbero state condizionate per favorire la società nerazzurra?

Secondo quanto ricostruito nella richiesta di archiviazione, gli accertamenti avrebbero consentito di riscontrare la "sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati".

Questo, però, non è stato sufficiente per dimostrare l'esistenza di una frode sportiva penalmente rilevante.-

La Procura non avrebbe individuato un sistema strutturato diretto a condizionare le designazioni, né elementi idonei a provare un accordo finalizzato ad alterare il corretto e leale svolgimento di una specifica competizione.-

Occorre, peraltro, delimitare con precisione l'oggetto della decisione: la richiesta di archiviazione riguarda il filone relativo alle designazioni arbitrali. Il diverso segmento concernente alcuni fatti collegati alla sala VAR è stato stralciato e trasmesso alla Procura di Monza territorialmente competente.-

2️ QUANDO SI CONFIGURA LA FRODE SPORTIVA

La frode nelle competizioni sportive è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989.

La norma punisce chi offre o promette denaro, un'utilità o un vantaggio a un partecipante a una competizione sportiva, allo scopo di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al suo corretto e leale svolgimento.-

La stessa disposizione punisce anche chi compie altri atti fraudolenti diretti al medesimo scopo.-

Non è indispensabile che il risultato della partita venga effettivamente alterato. È però necessario dimostrare l'esistenza di una condotta fraudolenta, idonea e finalisticamente diretta a incidere sulla regolarità di una determinata competizione.

In altre parole, non ogni telefonata, pressione, contatto o interferenza costituisce automaticamente una frode sportiva.-

Occorrono elementi capaci di dimostrare:

  • una condotta fraudolenta;
  • la sua concreta idoneità a incidere sulla competizione;
  • la volontà di alterare il corretto e leale svolgimento della gara;
  • oppure l'offerta o la promessa di un'utilità o di un vantaggio.

È proprio su questo terreno che l'ipotesi accusatoria non avrebbe trovato adeguato riscontro.-

3️ PERCHÉ LE INTERFERENZE NON SONO DIVENTATE REATO

La richiesta di archiviazione distingue nettamente due situazioni:

  • Da una parte vi sono le interferenze, le pressioni o i contatti, che possono apparire inopportuni e alimentare dubbi sull'autonomia delle designazioni arbitrali.
  • Dall'altra vi è la frode sportiva penalmente rilevante, per la quale servono condotte fraudolente idonee e specificamente dirette a turbare la regolarità di una competizione.

Nel caso in commento, secondo la ricostruzione della Procura, non sarebbe emersa la prova di una promessa di utilità rivolta a Rocchi affinché accettasse interferenze sulle designazioni arbitrali.-

Non sarebbe stato dimostrato neppure un accordo illecito, una contropartita o un sistema organizzato volto ad assegnare arbitri graditi alla società nerazzurra. Né sarebbero stati individuati esponenti dell'Inter ai quali attribuire una condotta penalmente rilevante.

Gli elementi raccolti, pertanto, non avrebbero superato il livello delle ipotesi e delle suggestioni investigative.

La conclusione della Procura è particolarmente netta:

«Il vuoto probatorio degrada tali ipotesi al rango della mera illazione».

Con queste parole si chiude la richiesta di archiviazione, firmata congiuntamente il 15 luglio 2026 dal sostituto procuratore Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo.-

4️ L'ARCHIVIAZIONE DELLA POSIZIONE DELL'INTER

La posizione dell'Inter è stata esaminata anche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, tra i quali è previsto anche quello in commento.-

Per applicare questa disciplina deve, tuttavia, essere dimostrata innanzitutto la sussistenza del cosiddetto reato presupposto, in questo caso la frode sportiva.-

Mancando il reato presupposto è venuto meno anche quello contestabile alla società sportiva.-

Se non viene dimostrato il reato presupposto, non può configurarsi la conseguente responsabilità della società ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Da qui l'archiviazione della posizione dell'Inter, disposta dalla Procura secondo la specifica procedura prevista per la responsabilità degli enti.

5️ GIUSTIZIA PENALE E GIUSTIZIA SPORTIVA

L'archiviazione penale non significa necessariamente che ogni comportamento esaminato sia irrilevante anche per l'ordinamento sportivo.-

La giustizia penale e quella sportiva operano su piani differenti:

  • La prima deve accertare la commissione di un reato secondo le regole e le garanzie del procedimento penale.
  • La seconda può valutare anche condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur quando queste non raggiungano la soglia necessaria per integrare un illecito penale.

Per questo motivo gli atti sono stati trasmessi agli organi della giustizia sportiva e alla Procura generale dello Sport presso il CONI, affinché valutino l'eventuale esistenza di violazioni disciplinari.-

Una condotta, quindi, può non costituire frode sportiva per lo Stato, ma risultare comunque censurabile secondo le regole federali.-