BREVI RIFLESSIONI SUL “PROVVEDIMENTO” DEL GIUDICE DEL LAVORO DI VELLETRI E SULLA PRESUNTA RICOLLOCAZIONE DELLA LAVORATRICE, SOSPESA PERCHE’ NON VACCINATA.

26.11.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: OPERATRICE SANITARIA SOSPESA - PROVVEDIMENTO CAUTELARE - TRIBUNALE VELLETRI 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) IL REALE PROVVEDIMENTO;

3) LA REALE PORTATA DEL DECRETO DI FISSAZIONE D'UDIENZA;

4) GLI OBBLIGHI VACCINALI A CARICO DEGLI OPERATORI SANITARI;

5) IL CASO DI SPECIE;

6) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Nella giornata del 23 Novembre 2021 si è diffusa, in maniera virale, la notizia del deposito di "una sentenza", con la quale il Tribunale del Lavoro di Velletri, nella persona del Giudice Giulio Cruciani, avrebbe "ordinato la immediata ricollocazione[1] di una lavoratrice sprovvista di green pass".-

Alcune testate giornalistiche nazionali hanno dato grande risalto alla questione, forse senza delimitarne i confini, doverosi; qualcuno ha addirittura parlato di "sentenza storica".-

E' proprio cosi?

[2]

IL REALE PROVVEDIMENTO

Nel caso di specie non c'è stata nessuna sentenza, né, tanto meno, una ordinanza, ma un semplice decreto di fissazione d'udienza ex art. 415 cpc, e per questo inaudita altera parte (cioè in assenza della controparte datoriale, in quanto non ancora neanche a conoscenza della pendenza del giudizio, del quale avrà contezza solo con sua notifica, come si vedrà nel paragrafo successivo).-

Nel caso di specie, con il decreto di fissazione d'udienza, il Giudice così aveva statuito:

[...] considerata la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio) [...] considerato che la sospensione dal lavoro può costituire solo l'extrema ratio ed evento eccezionale in una azienda medio grande [...] inaudita altera parte [...] ordina l'immediata ricollocazione della ricorrente [...] e l'erogazione dello stipendio a far data dalla notifica del presente provvedimento [...]

[3]

LA REALE PORTATA DEL DECRETO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Tralasciando la incomprensibile, nonché ontologicamente errata, equiparazione (come tale diffusasi) del decreto di fissazione d'udienza ad una sentenza, quale è la reale portata del provvedimento de quo?

Per rispondere a questa domanda è necessario fare una piccola digressione processuale.-

L'art. 415 cpc prevede che

  • il soggetto, che agisca avanti il Tribunale del Lavoro, depositi il relativo ricorso nella Cancelleria del Giudice competente, insieme con i documenti in esso indicati;
  • Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente;
  • Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto.-

Da quanto fin qui detto si evince che il decreto di fissazione d'udienza non abbia, né possa avere, una portata decisionale nel merito.-

Tuttavia - seppure per dottrina uniforme il Giudice dovrebbe limitarsi a fissare l'udienza di discussione, non avendo diversi poteri di accoglimento/rigetto immediato o di ammissione dei mezzi di prova - talvolta, può succedere che lo stesso giudicante emetta - inaudita altera parte, in assenza, cioè di regolarizzazione del contradditorio e costituzione del convenuto - dei provvedimenti, come in questo caso, assolutamente provvisori, anche perché introdotto con ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc.-

Una delle motivazioni alla base di questi provvedimenti può essere individuata nel fumus boni juris, cioè nella manifesta bontà della pretesa azionata, ma, soprattutto, nella possibilità che il decorso del tempo, necessario per la definizione del giudizio, provocare danni irreversibili al ricorrente, e alla sua posizione giuridica, di cui chiede la tutela giudiziaria.-

Lo si ripete, si tratta di provvedimenti assolutamente provvisori, preliminari, che non entrano nel merito della vicenda e che non vincolano, né pregiudicano, il Giudice nella decisione finale.-

[4]

GLI OBBLIGHI VACCINALI A CARICO DEGLI OPERATORI SANITARI

La disciplina di legge, applicabile ratione temporis, è quella prescritta dalla legge 76/2021 che, all'art. 4, prevede che, in considerazione della situazione di emergenza da Covid 19, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione appunto del Covid 19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cure e di assistenza, i sanitari (precisamente gli esercenti le professioni sanitari e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, delle l. n. 43 del 2006 che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali) sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione contro il Covid: La vaccinazione costituisce espressamente, per la disposizione di legge, requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati; unica esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o addirittura esclusione del trattamento sanitario in prevenzione è prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e reali.-

[5]

IL CASO DI SPECIE

Della, e sulla, controversia si sa ben poco.-

Ci sono dei dati conosciuti come quello relativo al settore di appartenenza della ricorrente, quello paramedico, in particolare con la qualifica di "collaboratore professionale sanitario infermiere", attribuitale, sempre nel 2021, proprio a seguito di altro ricorso presentato e vinto[2], che è andata a sostituire quella precedente[3], ma non è dato sapersi il contenuto del ricorso d'urgenza, le motivazioni poste alla base dello stesso, nonchè il perché della mancata vaccinazione - a nulla servendo il possesso, secondo quanto riferito, di certificazione verde, stante l'obbligo vaccinale, come sopra specificato - né il tipo di mansioni effettivamente svolte, se a contatto con il pubblico o meno.

Senza dimenticare che il provvedimento di sospensione, come nel caso qui trattato[4] potrebbe essere fondato sull'obbligo di repechage a carico della datrice di lavoro.-

Per tutte queste domande non c'è che da aspettare il 7 Dicembre p.v., allorquando sarà celebrata, presumibilmente in contraddittorio, la prima udienza relativa a questo giudizio, iscritto sotto il numero di ruolo 4236/2021, presso l'Ufficio del Giudice del Lavoro di Velletri.-

[6]

CONCLUSIONI

Seppure il provvedimento del giudice non possa definirsi storico, una cosa, però, nel caso di specie, va riconosciuta.-

Probabilmente, anzi sicuramente seguendo lo stato della giurisprudenza sul punto - nonché la sopraggiunta conversione in legge n.165/2021 (del D.L. 127/2021) sul green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, a maggiore ragione per una operatrice sanitaria, categoria per il quale tale prescrizione era stata, precedentemente, introdotta, con la legge 76/2021 - la decisione nel merito sarà differente rispetto a questo provvedimento provvisorio, ma, a parere dello scrivente, per la prima volta, durante questa emergenza pandemica, si parla di

"rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio);

nonché

"che la sospensione dal lavoro può costituire solo l'extrema ratio ed evento eccezionale in una azienda medio grande",

il tutto dal punto di osservazione dei soggetti, lavoratori, non vaccinati.-

Lo si ripete, non si conoscono i dettagli della vicenda e del ricorso, ma il Giudice di Velletri potrebbe aver indotto la giurisprudenza giuslavoristica, e non solo, ad una profonda riflessione, che riaccenderebbe il dibattito - in realtà mai sopito - sul punto.-

*****

[1] In quanto "sospesa", perché non vaccinata.-

[2] Sentenza n. 719/21 pubbl. il 27/04/21 RG n. 2300/18, emessa dal Tribunale di Velletri, in persona del giudice del lavoro Pietro Gerardo Tozzi.-

[3] Prima del trasferimento l'operatrice sanitaria lavorava in ambulatorio, impegnata sul campo nella gestione dei malati di Covid.-

[4] https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tribunale-di-milano-al-lavoratore-non-vaccinato-deve-essere-garantito-il-repechage-nulla-di-nuovo-sotto-il-sole-commento-alla-sentenza-n-2135-2021/ 

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