BIMBA AZZANNATA DA UN CANE, IL GUINZAGLIO NON SALVA IL PROPRIETARIO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ IL FATTO
2️⃣ LA SENTENZA
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ 🐕 Il fatto
Durante una scampagnata nella Foresta di Mercadante, un cane labrador, pur tenuto al guinzaglio ma senza museruola, scatta e azzanna alla testa una bambina di appena 17 mesi, provocandole gravi ferite al volto e al cuoio capelluto.
2️⃣ ⚖️ La regola giuridica
Il Tribunale di Bari richiama l'art. 2052 c.c.: il proprietario o il custode dell'animale risponde dei danni causati, salvo che provi un vero caso fortuito, cioè un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile.
3️⃣ 🚨 La decisione
Per il giudice non era imprevedibile che, in un luogo pubblico frequentato da famiglie e bambini, una bimba potesse avvicinarsi al cane: il guinzaglio non basta, occorre governare concretamente il rischio. Domanda di risarcimento accolta.
*****
1️⃣ IL FATTO
Una semplice
scampagnata nella Foresta di Mercadante, a Cassano delle Murge.-
Una comitiva, adulti, bambini, una giornata all'aperto. E un cane labrador, sì al
guinzaglio, ma senza museruola.-
Poi, in pochi istanti, tutto cambia.-
Il cane scatta, percorre alcuni metri e azzanna alla testa una bambina di appena 17 mesi.-
La piccola viene portata in pronto soccorso, ricoverata e sottoposta anche a cure di chirurgia plastico-ricostruttiva per ferite lacero-contuse da morso di cane al volto e al cuoio capelluto.-
I genitori chiedono il risarcimento dei danni, sia per la bambina sia per loro stessi.-
La difesa del
proprietario del cane?
La più classica: "caso fortuito" e oltre: la colpa sarebbe della bambina che
si sarebbe avvicinata troppo e dei genitori che non l'avrebbero sorvegliata
adeguatamente.-
2️⃣ LA SENTENZA
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1119/2026 del 18 febbraio 2026, chiarisce la questione.-
Quando un animale provoca un danno, entra in gioco l'art. 2052 c.c.: il proprietario, o chi ne la custodia, risponde dei danni causati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.-
Per liberarsi, quindi, il proprietario deve provare un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, capace di spezzare davvero il nesso causale.-
E qui il "caso fortuito" non regge.-
Per il Tribunale, infatti, non era affatto imprevedibile che in un luogo pubblico, frequentato da famiglie e bambini, una bimba piccola potesse avvicinarsi all'animale.
Anzi: proprio quella situazione imponeva maggiore prudenza.-
In altre parole: non basta tenere il cane al guinzaglio, bisogna governarne il rischio.-
Il cane era senza museruola, vi erano minori presenti e chi lo custodiva avrebbe dovuto prevenire ogni rischio: trattenerlo con maggiore attenzione, controllarlo meglio, impedirgli lo scatto.-
Di conseguenza, domanda di risarcimento accolta.-
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