BIMBA AZZANNATA DA UN CANE, IL GUINZAGLIO NON SALVA IL PROPRIETARIO

27.04.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🐕⚖️ #CaneAlGuinzaglio #SenzaMuseruola #ResponsabilitàAnimali #Art2052cc #MorsoDiCane #DanniDaAnimali #CasoFortuito #RisarcimentoDanni #BambinaAzzannata  #IlPeriscopioDelDiritto #AvvMicheleAlfredoChiariello 🔍⚖️🐾🚨

INDICE

1️ IL FATTO
2️
LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 🐕 Il fatto
Durante una scampagnata nella Foresta di Mercadante, un cane labrador, pur tenuto al guinzaglio ma senza museruola, scatta e azzanna alla testa una bambina di appena 17 mesi, provocandole gravi ferite al volto e al cuoio capelluto.

2️⃣ ⚖️ La regola giuridica
Il Tribunale di Bari richiama l'art. 2052 c.c.: il proprietario o il custode dell'animale risponde dei danni causati, salvo che provi un vero caso fortuito, cioè un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile.

3️⃣ 🚨 La decisione
Per il giudice non era imprevedibile che, in un luogo pubblico frequentato da famiglie e bambini, una bimba potesse avvicinarsi al cane: il guinzaglio non basta, occorre governare concretamente il rischio. Domanda di risarcimento accolta.

*****

1️ IL FATTO

Una semplice scampagnata nella Foresta di Mercadante, a Cassano delle Murge.-
Una comitiva, adulti, bambini, una giornata all'aperto. E un cane labrador, sì al guinzaglio, ma senza museruola.-

Poi, in pochi istanti, tutto cambia.-

Il cane scatta, percorre alcuni metri e azzanna alla testa una bambina di appena 17 mesi.-

La piccola viene portata in pronto soccorso, ricoverata e sottoposta anche a cure di chirurgia plastico-ricostruttiva per ferite lacero-contuse da morso di cane al volto e al cuoio capelluto.-

I genitori chiedono il risarcimento dei danni, sia per la bambina sia per loro stessi.-

La difesa del proprietario del cane?
La più classica: "caso fortuito" e oltre: la colpa sarebbe della bambina che si sarebbe avvicinata troppo e dei genitori che non l'avrebbero sorvegliata adeguatamente.-

2️ LA SENTENZA

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1119/2026 del 18 febbraio 2026, chiarisce la questione.-

Quando un animale provoca un danno, entra in gioco l'art. 2052 c.c.: il proprietario, o chi ne la custodia, risponde dei danni causati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.-

Per liberarsi, quindi, il proprietario deve provare un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, capace di spezzare davvero il nesso causale.-

E qui il "caso fortuito" non regge.-

Per il Tribunale, infatti, non era affatto imprevedibile che in un luogo pubblico, frequentato da famiglie e bambini, una bimba piccola potesse avvicinarsi all'animale.

Anzi: proprio quella situazione imponeva maggiore prudenza.-

In altre parole: non basta tenere il cane al guinzaglio, bisogna governarne il rischio.-

Il cane era senza museruola, vi erano minori presenti e chi lo custodiva avrebbe dovuto prevenire ogni rischio: trattenerlo con maggiore attenzione, controllarlo meglio, impedirgli lo scatto.-

Di conseguenza, domanda di risarcimento accolta.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

HAI BISOGNO DI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO? CONTATTAMI

Ricevo online ed in presenza.
Scrivimi direttamente su WhatsApp!

💬 Scrivimi su WhatsApp: 338 189 3997