AVVOCATO ANTISTATARIO CONSERVA IL DIRITTO DI AGIRE CONTRO IL PROPRIO CLIENTE. CASS. N. 7523/2025

30.04.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

🧾 Principio affermato dalla Cass. n. 7523/2025:

➡️ Il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non elimina il diritto dell'avvocato di agire contro il proprio cliente per il compenso professionale.-
➡️ Il rapporto tra cliente e legale resta valido e autonomo, anche se le spese sono state distratte a favore del difensore.-
➡️ L'avvocato può dunque chiedere al cliente il pagamento di quanto non ottenuto dalla controparte soccombente.-

1. INTRODUZIONE

"Avvocato, anticipi Lei le spese e non mi chieda neanche un centesimo di acconto, abbiamo la vittoria in tasca, alla fine chieda le spese alla controparte", quante volte, Cari Colleghi, i clienti ci hanno rivolto questa frase?

Bene, da qualche giorno la Cassazione ha stabilito un principio di grande rilevanza: anche in caso di antistatarietà, l'avvocato conserva il diritto di chiedere il pagamento della prestazione nei confronti del proprio assistito.-


✅ Chi è l'avvocato antistatario (ex art. 93 c.p.c.)?

È il procuratore che dichiara di aver anticipato le spese del giudizio e di non essere stato ancora pagato dal cliente.

Questa dichiarazione gli consente di chiedere al giudice, in caso di vittoria, la distrazione delle spese, cioè che le spese di lite siano liquidate direttamente a suo favore, senza passare per il cliente.-

👉 In pratica, è "antistatario" perché si sostituisce al cliente nel rapporto col soccombente per quanto riguarda le spese processuali.-


2. IL FATTO

Nel caso di specie, quando l'avvocatessa, vittoriosa in giudizio, ha chiesto il pagamento dei compensi professionali al proprio assistito, si è vista opporre da quest'ultimo che, in quanto antistataria, avrebbe dovuto rivolgersi per il pagamento direttamente alla controparte, in quanto parte soccombente.-

3. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con ordinanza n. 7523 del 21 marzo 2025, ha accolto il ricorso dell'avvocatessa e, con un richiamo puntuale ai precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che il provvedimento di distrazione delle spese processuali non estingue il rapporto contrattuale tra l'avvocato e il proprio cliente, ma vi si affianca, instaurando un secondo autonomo rapporto tra il legale e la parte soccombente.-

Pertanto, l'avvocato "distrattario" mantiene la facoltà di chiedere al proprio cliente l'intero importo del compenso professionale, anche per la parte non liquidata o non riscossa dalla controparte.-

4. CONCLUSIONI

La pronuncia in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il provvedimento di distrazione delle spese processuali, pur attribuendo al difensore un autonomo diritto nei confronti della parte soccombente, non estingue né preclude il diritto del medesimo a richiedere il pagamento del compenso direttamente al proprio assistito, sulla base del rapporto contrattuale che intercorre tra le parti.. L'avvocato conserva, pertanto, la facoltà di agire nei confronti del proprio cliente per ottenere il pagamento dell'intero compenso, ivi incluso quello non liquidato o non effettivamente riscosso dalla controparte.-

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