ATTI SESSUALI CON MINORENNE: IL REATO PUÒ CONSUMARSI ANCHE ONLINE, A DISTANZA

04.09.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ⚖️ Atti sessuali con minorenne · 📱 Strumenti telematici · 💬 Chat e messaggi · 🔗 Rapporto causale · 🏛️ Cassazione n. 29851/2026

INDICE

1️ LA QUESTIONE

2️ IL REATO IN QUESTIONE

3️ LA SENTENZA

4️ CONCLUSIONI

1️⃣ IL REATO PUÒ CONFIGURARSI ANCHE A DISTANZA
Per gli atti sessuali con minorenne non è necessario che adulto e minore si trovino nello stesso luogo: la condotta può realizzarsi anche attraverso chat, messaggi o altri strumenti telematici.

2️⃣ NON SERVE NEPPURE LA CONTEMPORANEITÀ
Il minore può compiere l'atto anche in un momento successivo, quando l'adulto non è più collegato: ciò non esclude, di per sé, la configurabilità del reato.

3️⃣ È DECISIVO IL NESSO CAUSALE
Occorre verificare se la condotta del minore sia stata determinata o indotta dalle richieste, dalle sollecitazioni o dalla precedente condotta dell'adulto. È questo il punto centrale indicato dalla Cassazione.

*****

1️ LA QUESTIONE

Per configurare il reato di atti sessuali con minorenne[1] è necessario che adulto e minore si trovino nello stesso luogo?

E se il minore compie l'atto da solo, dopo essere stato indotto attraverso chat, messaggi o altri strumenti telematici?

La risposta della Cassazione è netta: la distanza non esclude il reato.-

2️ IL REATO IN QUESTIONE

Il reato esaminato dalla Cassazione è quello di atti sessuali con minorenne, previsto dall'art. 609-quater del codice penale.-

Una precisazione è fondamentale: non stiamoparlando necessariamente di violenza sessuale.-

L'art. 609-quater opera infatti, come dice
espressamente la legge, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis c.p.. Ciò significa che il reato può configurarsi anche senza violenza, minaccia o costrizione.-

Facciamo un esempio semplice.-

Un adulto entra in contatto tramite chat con una ragazza di tredici anni e, attraverso messaggi e richieste, la induce a compiere su se stessa atti di natura sessuale, magari chiedendole anche di riprendersi o di trasmettergli delle immagini.-

I due non si incontrano mai.-

Non sono nella stessa stanza e potrebbe persino accadere che il minore compia l'atto in un momento successivo, quando
l'adulto non è neppure collegato.-

Questo, però, non significa che il reato sia automaticamente escluso.-

Secondo la Cassazione, ciò che occorre verificare è il rapporto causale: se il comportamento del minore è conseguenza delle
richieste, delle sollecitazioni o comunque della condotta precedentemente posta in essere dall'adulto, può configurarsi il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p.-

In altre parole, non è necessario il contatto fisico e non è indispensabile neppure che adulto e minore agiscano contemporaneamente.-

3️LA SENTENZA

Con la sentenza n. 29851/2026, la Cassazione ha chiarito che il reato in commento, previsto dall'art. 609-quater c.p., può essere realizzato anche mediante strumenti di comunicazione telematica.-

Non è necessaria né la presenza fisica dell'autore né la contemporaneità delle condotte.

Il punto decisivo è un altro: deve esistere un nesso causale tra la condotta dell'adulto e l'atto sessuale compiuto dal minore.-

Il reato può quindi sussistere anche quando il minore compia autonomamente l'atto, purché quella condotta sia stata determinata o indotta dall'azione dell'agente, anche attraverso comportamenti precedenti.-

E' necessario ribadire un altro principio importante: quando la vittima ha meno di quattordici anni, non basta dire "pensavo fosse maggiorenne". Le rassicurazioni verbali del minore o la sua semplice apparenza fisica non sono, da sole, sufficienti a rendere inevitabile l'errore sull'età.-

4️ CONCLUSIONI

Chat, videochiamate e messaggi possono costituire lo strumento attraverso il quale viene realizzata la condotta penalmente rilevante.-

Non conta soltanto dove si trova l'autore.-

Conta soprattutto se la sua condotta abbia determinato quella del minore.-


NOTE

[1] Il reato esaminato dalla Cassazione è quello di atti sessuali con minorenne, previsto dall'art. 609-quater del codice penale.

Una precisazione è fondamentale: non stiamo parlando necessariamente di violenza sessuale.

L'art. 609-quater opera infatti, come dice espressamente la legge, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis c.p.. Ciò significa che il reato può configurarsi anche senza violenza, minaccia o costrizione.

Facciamo un esempio semplice.

Un adulto entra in contatto tramite chat con una ragazza di tredici anni e, attraverso messaggi e richieste, la induce a compiere su se stessa atti di natura sessuale, magari chiedendole anche di riprendersi o di trasmettergli delle immagini.

I due non si incontrano mai.

Non sono nella stessa stanza e potrebbe persino accadere che il minore compia l'atto in un momento successivo, quando l'adulto non è neppure collegato.

Questo, però, non significa che il reato sia automaticamente escluso.

Secondo la Cassazione, ciò che occorre verificare è il rapporto causale: se il comportamento del minore è conseguenza delle richieste, delle sollecitazioni o comunque della condotta precedentemente posta in essere dall'adulto, può configurarsi il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p.

In altre parole, non è necessario il contatto fisico e non è indispensabile neppure che adulto e minore agiscano contemporaneamente.

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