ASSENZE PER TERAPIE SALVAVITA FUORI DAL COMPUTO DEI GIORNI DI MALATTIA, ANCHE SE NON PREVISTO DAL CCNL. TRIB. TRANI N. 1440/2023

26.12.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: PERIODO DI COMPORTO - TERAPIA SALVAVITA - TRIB. TRANI N. 1440/2023 - TRIB. ROMA N. 9384/2022

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2)IL FATTO;

3)LO STATO DI MALATTIA ED IL PERIODO DI COMPORTO;

4)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI;

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

LA QUESTIONE

Le assenze dal lavoro causate dalla necessità del dipendente di sottoporsi a cure salvavita devono essere conteggiate ai fini del calcolo del periodo di comporto?

Sulla questione vi è una recente sentenza del Tribunale di Trani, che riprendendo le motivazioni della pronuncia n. 9384/2022 del Tribunale di Roma[1], ha stabilito che tali assenze non devono essere computate ai fini del calcolo del periodo di comporto, finanche il contratto collettivo, applicabile, nulla preveda in tal senso.-

[2]

IL FATTO

Un lavoratore, assunto da una società di network marketing, adiva la Magistratura del Lavoro di Trani impugnando il licenziamento, giustificato dal superamento del periodo di comporto.-

A sostegno della propria tesi, il lavoratore[2] evidenziava, tra le altre eccezioni, come il licenziamento fosse da considerarsi illegittimo perché la datrice di lavoro aveva calcolato nelle assenze per malattia i giorni in cui si era sottoposto a terapie salvavita, a seguito di diagnosi di una malattia grave.-

[3]

LO STATO DI MALATTIA ED IL PERIODO DI COMPORTO

La malattia viene definita come "uno stato di alterazione della salute, che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa."-

Durante la pendenza dello stato di morbilità, il lavoratore:

- ha diritto alla conservazione del rapporto lavorativo, potendo assentarsi dal per un certo periodo di tempo (c.d. periodo di comporto) previsto da ogni CCNL, nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo;

- ha diritto a percepire la retribuzione o un'indennità[3], nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità. –

L'ordinamento giuridico italiano non prevede una specifica regolamentazione per i malati oncologici e rinvia alla contrattazione collettiva, il che comporta la inevitabile conseguenza di regole disomogenee e profondamente diverse, che determinano una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, ad esempio, oppure privati, ma appartenenti a differenti categorie.-

Infatti, nel CCNL, di specie, nulla è previsto in caso di malattie oncologiche, come diversamente stabilito dal altri CCNL del settore pubblico[4] e del settore privato, che prolungano, automaticamente, il periodo di comporto o prevedono la sua estensione solo in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura.-

[4]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale del Lavoro di Trani, nella persona del Dott. Luca Caputo, con la sentenza n. 1440/2023, accoglieva il ricorso, anche per altri motivi, ma per il profilo che ci interessa, così statuendo:

"Quanto alla necessità di escludere dal computo rilevante ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto i periodi di sottoposizione a terapie salvavita, deve ritenersi che tale esclusione operi anche se non espressamente prevista dal CCNL, in quanto espressione dell'art. 32 della Costituzione e della necessità di salvaguardia del diritto alla salute, che costituisce bene primario dell'individuo da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di assenze del lavoratore per sottoposizione a cure e terapie salvavita, tali giorni non possono certamente essere computati proprio perché l'assenza risulta giustificata dall'esigenza di tutelare la salute del lavoratore che, come quella di ogni uomo, trova la propria fonte nella Carta Costituzionale."-

[5]

CONCLUSIONI

In attesa, e con la speranza, che le iniziative di legge[5] - che garantiscano, automaticamente, l'estensione del periodo di comporto a tutti i lavoratori, pubblici e privati, affetti da patologie che richiedano cure salva vita, proprio come nel caso di specie – completino il proprio corso, è molto importante, a parere dello scrivente, l'intervento, compensativo, della Magistratura.-

NOTE

[1] Della quale ci siamo già occupati https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/le-assenze-per-terapie-salvavita-fuori-dal-computo-dei-giorni-di-malattia-anche-se-non-previsto-dal-ccnl-sentenza-n-9384-2022-del-tribunale-di-roma/

[2] Rappresentato e difeso dagli Avvocati Fausto ed Edoardo Donno.-

[3] In taluni casi l'onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'INPS), mentre in altri l'INPS eroga l'indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.-

[4] (Quasi) Tutti i contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie.-

[5] https://tinyurl.com/iniziativalegge 

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