LE ASSENZE PER TERAPIE SALVAVITA FUORI DAL COMPUTO DEI GIORNI DI MALATTIA, ANCHE SE NON PREVISTO DAL CCNL. SENTENZA N. 9384/2022 DEL TRIBUNALE DI ROMA

11.01.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: PERIODO DI COMPORTO - MALATTIA - ASSENZE CURA SALVAVITA - LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA' - 

INDICE

1)IL FATTO;

2)LO STATO DI MALATTIA ED IL PERIODO DI COMPORTO;

3)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA;

4)CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Una donna, assunta con la mansione di "Portiere", adiva la Magistratura del Lavoro di Roma, impugnando il licenziamento comunicatole per telegramma, giustificato dal superamento del periodo di comporto.-

A sostegno della propria tesi, la donna evidenziava come il licenziamento fosse da considerarsi illegittimo perché irrogato durante il periodo di malattia, computando nelle assenze per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital, nonché quelli per effettuare le necessarie terapie.-

[2]

LO STATO DI MALATTIA ED IL PERIODO DI COMPORTO

La malattia viene definita come "uno stato di alterazione della salute, che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa."-

Durante la pendenza dello stato di morbilità, il lavoratore:

- ha diritto alla conservazione del rapporto lavorativo, potendo assentarsi dal per un certo periodo di tempo (c.d. periodo di comporto[1]) previsto da ogni CCNL, nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo;

- ha diritto a percepire la retribuzione o un'indennità[2], nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità. -

L'ordinamento giuridico italiano non prevede una specifica regolamentazione per i malati oncologici e rinvia alla contrattazione collettiva, il che comporta la inevitabile conseguenza di regole disomogenee e profondamente diverse, che determinano una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, ad esempio, oppure privati, ma appartenenti a differenti categorie.-

Infatti, nel CCNL, di specie, nulla è previsto in caso di malattie oncologiche, come diversamente stabilito dal altri CCNL del settore pubblico[3] e del settore privato, che prolungano, automaticamente, il periodo di comporto o prevedono la sua estensione solo in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura.-

[3]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale del Lavoro di Roma, nella persona della Dott.ssa Mariaelena Falato, con la sentenza n. 9384/2022, depositata il 3-1-2023, accoglieva il ricorso[4], per i seguenti motivi.-

Nel CCNL di categoria - seppure non con riferimento a patologie tumorali - sono previste delle eccezioni, precisamente "precisamente i giorni necessari alla fecondazione assistita e quelli necessari per le cure elio-balneo-termali"[5], che, quindi non devono essere considerati ai fini del periodo di comporto.-

Il Giudicante romano - di fatto compensando e rimediando ad una mancanza di legge - riteneva che "la peculiarità e la gravità della malattia oncologica[6] non possono non indurre ad interpretare le eccezioni in modo estensivo, con esclusione quindi dal novero dei giorni computabili come malattia, dei giorni di ricovero ospedaliero e di quelli necessari alle conseguenti terapia".-

Nella motivazione, si legge che "l'esigenza di considerare prioritario - in presenza di tali patologie - il diritto alla salute ex articolo 32 Cost induce a non includere le giornate del ricovero e dei cicli di chemioterapia e/o radioterapia nel computo dei giorni di malattia.-

[4]

CONCLUSIONI

La sentenza è lo specchio di un paradosso tutto italiano: da un lato, la scienza garantisce la possibilità di sconfiggere questo male, dall'altro, la legge (i Contratti Collettivi, meglio), come in questo caso, non prevede espressamente la tutela del lavoratore malato.-

La pronuncia non era scontata, quindi assolutamente condivisibile.-

Intanto, a livello politico qualcosa sembra muoversi, con iniziative di legge[7], che garantiscano, automaticamente, l'estensione del periodo di comporto a tutti i lavoratori, pubblici e privati, affetti da patologie che richiedano cure salva vita, proprio come nel caso di specie.-

NOTE

[1] Nel caso di specie, il CCNL prevede a sua volta che "durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento con il massimo di 180 giorni nell'arco di un anno civile per tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ".-

[2] In taluni casi l'onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'INPS), mentre in altri l'INPS eroga l'indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.-

[3] (Quasi) Tutti i contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.-

[4] Stabilendo che il periodo di comporto non doveva ritenersi superato e che pertanto la ricorrente aveva diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro con pagamento di un indennizzo pari a nove mensilità, stante una certa estensione nel tempo del rapporto di lavoro tra le parti, commisurate all'ultima retribuzione di fatto goduta.-

[5] Art. 90 del CCNL di categoria.-

[6] Nel caso di specie, laa patologia era un carcinoma mammario, per il quale la ricorrente si è dovuta sottoporre a numerosi cicli di chemioterapia e di radioterapia.-

[7] https://tinyurl.com/iniziativalegge 

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