APPLICARE IL RITO ABBREVIATO ALL’IMPUTATO CHE NON LO AVEVA MAI CHIESTO COMPORTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIFESA. CASS. PENALE N. 2669/2023

14.02.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: PATTEGGIAMENTO - ABBREVIATO - DIRITTO DI DIFESA - CASS 2669 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

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IL FATTO

In un normalissimo giudizio penale come tanti, stante la mancata adesione del Pubblico Ministero alla richiesta di patteggiamento, così come formulata dall'imputato, si procedeva con il rito ordinario.-

Fin qui nulla di eclatante, se non fosse che, all'esito della camera di consiglio, tuttavia il Tribunale affermava la penale responsabilità dell'imputato applicando la riduzione prevista nel caso di rito abbreviato[1]...rito che non era mai stato richiesto!

Quali sono le conseguenze processuali?

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione dichiarando la nullità della sentenza per intervenuta prescrizione, offre una interpretazione sulla questione giuridica, oggetto del presente commento, valutandola come "non infondata"[2].-

A parere di chi scrive, questa espressione va intesa nel significato di potenzialmente lesiva del diritto di difesa, nonostante i profili vantaggiosi come sopra descritti, proprio perché l'imputato - di fronte alla mancata adesione del Pubblico Ministero al patteggiamento - avrebbe potuto richiedere, nella prevista scansione temporale[3], l'altro rito alternativo e, se non lo ha fatto, tanto non può essere disposto d'ufficio, anche se attraverso un errore del giudice.-

NOTE

[1] LE DIFFERENZA FRA PATTEGGIAMENTO E RITO ABBREVIATO

Il patteggiamento è un rito speciale, attraverso il quale la pena applicata all'imputato è il risultato di un "accordo" fra lo stesso ed il Pubblico Ministero.-

In tal caso, si ottiene una notevole velocità nella definizione del processo[1], poiché viene eliminata l'assunzione delle prove e l'imputato può beneficiare di una riduzione della pena fino ad un terzo di quella prevista.-

Come avvenuto nel caso di specie, il Pubblico Ministero può non aderire - naturalmente in maniera motivata e non arbitraria - alla pena proposta dall'imputato.-

Nel rito abbreviato l'imputato rinuncia al dibattimento, accettando che la pronuncia del giudice avvenga all'esito dell'udienza preliminare, allo stato delle indagini e delle prove, eventualmente condizionando la richiesta ad una integrazione probatoria e indicando le prove di cui ritenga necessaria l'ammissione; in questo caso, l'imputato non "propone" nessuna pena, non può definire l'esito del giudizio (cioè se verrà assolto o condannato); il vantaggio - oltre quello della riduzione, in caso di condanna, della pena per una misura parti ad 1/3 della pena base - è da individuarsi nella circostanza che il Giudice dovrà valutare la condotta contestata utilizzando il materiale probatorio fino a quel momento raccolto e prodotto, oppure, addirittura parte di esso (abbreviato condizionato).-

[2] Sul punto si registra un altro caso particolare, vale a dire il contrasto tra dispositivo della decisione, ove sia fatta corretto riferimento all'ammissione al rito abbreviato, e la motivazione, ove sia erroneamente contenuto il riferimento ad una richiesta, non sussistente, di patteggiamento, che, secondo la Corte di Appello di Trento sentenza n. 73/2018, non comporta l'abnormità della sentenza, né il difetto assoluto di motivazione. Il contrasto tra dispositivo e motivazione, invero, si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo.-

Naturalmente è un caso opposto a quello in esame e non assimilabile allo stesso.-

[3] Infatti, ex plurimis, Corte di Appello di Roma sentenza n. 4448/2019: "Qualora la richiesta di patteggiamento, formulata in via ordinaria venga rigettata, non è preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento"-

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