ANCHE SENZA MOBBING, RISARCIBILE AMBIENTE LAVORATIVO NOCIVO E STRESSOGENO

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE
2️⃣ MOBBING E AMBIENTE DI LAVORO NOCIVO: NON SONO LA STESSA COSA
3️⃣ LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

1️⃣ Anche senza mobbing può esserci responsabilità
Se manca un intento persecutorio unitario, il datore di lavoro può comunque rispondere per un ambiente lavorativo nocivo e stressogeno.
2️⃣ L'art. 2087 c.c. tutela anche la salute psicologica
Il datore deve proteggere l'integrità fisica, la personalità morale e l'equilibrio psicologico del lavoratore.
3️⃣ Il lavoratore deve provare danno e nesso causale
Dimostrata la situazione nociva e il collegamento con il danno, spetta al datore provare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie.
1️⃣ IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE
La vicenda nasce dalla domanda proposta da un lavoratore che lamentava di aver subito e sopportare
- ripetute contestazioni e sanzioni disciplinari;
- l'assegnazione a mansioni incompatibili con le proprie condizioni fisiche;
- un clima lavorativo caratterizzato da continue tensioni e forte pressione psicologica. -
Nel corso del giudizio il Tribunale, in primo grado, aveva escluso che tali fatti integrassero il mobbing in senso tecnico.-
Mancava, infatti, quella sistematicità persecutoria e quell'intento vessatorio unitario che tradizionalmente caratterizzano questo fenomeno.-
Ciò nonostante, il Giudice aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., condannandolo al risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore.-
La società proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che, escluso il mobbing, non potesse essere riconosciuta alcuna responsabilità.-
La Suprema Corte non ha condiviso tale impostazione. -
2️⃣ MOBBING E AMBIENTE DI LAVORO NOCIVO: NON SONO LA STESSA COSA
Dal punto di vista giuridico, il mobbing costituisce soltanto una delle possibili forme di lesione della salute del lavoratore.-
Per configurarlo occorre normalmente dimostrare:
- una pluralità di comportamenti vessatori;
- la loro sistematicità;
- un intento persecutorio unitario;
- il nesso causale con il danno subito. -
Ma la tutela prevista dall'art. 2087 c.c. è più ampia.
Il datore di lavoro è, infatti, tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare non soltanto l'integrità fisica del lavoratore, ma anche la sua personalità morale e il suo equilibrio psicologico.-
Di conseguenza, anche comportamenti che, singolarmente considerati, non integrano il mobbing possono comunque determinare responsabilità se, nel loro complesso, danno vita a un ambiente di lavoro oggettivamente stressogeno e dannoso per la salute. -
3️⃣ LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20005/2026, ribadisce un principio di grande rilievo, che può interessare migliaia di lavoratori.-
Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto particolarmente significativi:
- le ripetute sanzioni disciplinari rivelatesi ingiustificate;
- l'assegnazione del dipendente a mansioni incompatibili con il suo stato di salute;
- il complessivo contesto lavorativo caratterizzato da pressione psicologica e disagio. -
Tali elementi, valutati unitariamente, hanno consentito di affermare la responsabilità datoriale, pur in assenza del mobbing in senso tecnico. -
La Suprema Corte ricorda inoltre un principio altrettanto importante.-
L'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro.-
Il lavoratore dovrà comunque dimostrare:
- l'esistenza di una situazione lavorativa nociva;
- il danno alla salute;
- il collegamento tra quella situazione e il pregiudizio subito.-
Una volta allegata la condizione di pericolo e il nesso causale, sarà invece il datore di lavoro a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure concretamente idonee a prevenire il danno. -
Art. 2087 c.c.
La tutela della salute e della dignità del lavoratore
Prevenzione
Non basta intervenire dopo il danno: i rischi devono essere valutati, prevenuti e ridotti.
Integrità fisica
La tutela riguarda infortuni, malattie professionali e condizioni concretamente pericolose.
Personalità morale
La protezione si estende alla dignità e alla salute psicofisica del lavoratore.

