VOYEURISMO DIGITALE, CHAT PRIVATE E LORO DIFFUSIONE

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DIVULGAZIONE DEI MESSAGGI PRIVATI È REATO;
3) E CHI LI RICONDIVIDE SUI SOCIAL?;
4) I SOCIAL NON SONO ZONE FRANCHE
5) E IL GIORNALISTA CHE RIPORTA LE CHAT?
6) LA TUTELA DELLA VITTIMA: COSA PUÒ FARE?
7) CONCLUSIONI
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
🔒 Divulgare chat private è reato
La corrispondenza privata (chat, vocali, messaggi) è protetta dalla legge. Chi
la diffonde senza consenso – anche se ne è il destinatario – rischia sanzioni
penali e civili.
📱 Condividerle sui social aggrava la situazione
Anche chi rilancia o commenta messaggi già pubblici può essere responsabile.
Nessuno può dirsi al sicuro dietro uno screen o un meme.
👩⚖️ Le vittime possono difendersi
Dal reclamo al Garante alla diffida e ai provvedimenti d'urgenza in Tribunale:
ci sono strumenti concreti per reagire e ottenere giustizia.
*****
1. INTRODUZIONE
Hai mai
scritto a qualcuno: "Se questa chat esce fuori, sono rovinato"?
Benvenuto nel club. Ne fanno parte comuni mortali, politici, influencer e personaggi
famosi.-
Come quel noto attore, che si è ritrovato improvvisamente "protagonista" della diffusione
(illecita) di messaggi privati con una (ex?) amante.-
Le chat sono diventate virali. Screenshottate, condivise, memate, recitate
in TV con voce da fiction Rai.-
Tra risate, like e meme… chi rischia davvero?"
2. LA DIVULGAZIONE DEI MESSAGGI PRIVATI È REATO
Ogni comunicazione privata – sia lettera, telefonata, messaggio o chat – è coperta da segretezza assoluta; parliamo di un diritto fondamentale tutelato dalla dall'art. 15 della Costituzione: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili".-
Secondo l'art. 616 del Codice Penale, chiunque prenda cognizione illecitamente di una corrispondenza privata e la rivela, diffonde o consegna ad altri, senza il consenso del legittimo proprietario del contenuto, commette un reato.-
Questo principio tutela non solo le lettere d'amore, ma anche le chat WhatsApp, i DM di Instagram, gli audio vocali, i video intimi scambiati digitalmente. Anche se la tecnologia cambia, il concetto resta: ciò che due persone si dicono o si scambiano in privato, resta privato.-
La posizione del destinatario dei messaggi privati – spesso considerato "fuori dal radar" – merita un chiarimento: anche se è proprio l'altra parte della conversazione a diffondere o cedere il contenuto a terzi, senza consenso, è, comunque, responsabile del reato fin qui descritto.-
In più, se la diffusione è accompagnata da intenzioni ritorsive, vendicative o di pressione psicologica, si apre la porta a reati ben più gravi, tipo il 617 septies cp oppure il 629 cp.-
Ma non basta. La divulgazione non autorizzata di messaggi privati può configurare anche un illecito trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003); la violazione di questa normativa può portare a conseguenze molto gravi penali, ma anche a sanzioni, da parte del Garante della Privacy, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale in caso di testate, siti, piattaforme.-
3. E CHI LI RICONDIVIDE SUI SOCIAL?
Anche se il messaggio "è già ovunque", questo non autorizza a diventare megafono di illegalità.-
Ogni atto di ulteriore diffusione contribuisce infatti a prolungare e amplificare la lesione subita dalla vittima, creando nuove responsabilità giuridiche a carico di chi condivide.-
Condividere quel contenuto, anche solo per commentarlo, indignarsi o "farlo vedere agli altri", significa partecipare attivamente alla sua diffusione, con i rischi fin qui descritti.-
In pratica, chi rilancia un contenuto illecito, ne diventa responsabile e sorprende come, proprio nel caso di specie, a cadere nella pruriginosa trappola digitale siano stati, a quanto pare, anche una importante squadra di calcio ed una compagnia aerea, che hanno utilizzato – diffondendolo ulteriormente – a scopo pubblicitario uno di questi vocali.-
4. I SOCIAL NON SONO ZONE FRANCHE
Instagram, X
(ex Twitter), Facebook e TikTok non sono terre di nessuno.
La responsabilità degli utenti resta personale, tuttavia, anche i social
network, seppure non automaticamente responsabili dei contenuti pubblicati
dagli utenti, possono diventarlo se dopo una segnalazione non rimuovono
tempestivamente contenuti illeciti.-
5. E IL GIORNALISTA CHE RIPORTA LE CHAT?
Se la diffusione è avvenuta tramite giornalisti o testate, la questione diventa più complessa.-Il diritto di cronaca è subordinato a limiti ben precisi:
- Verità oggettiva dei fatti
- Rilevanza pubblica della notizia (non chiedetemi che rilevanza pubblicistica ci possa essere nel pubblicare chat intime e riservate, magari anche con riferimenti sessuali…)
- Continenza espositiva (cioè niente fango gratuito)
Se manca uno di questi requisiti, il giornalista e la testata rischiano sanzioni e azioni risarcitorie.-
Anche gli influencer, seppure per responsabilità diverse, possono essere chiamati a rispondere sia civilmente che penalmente.-
6. LA TUTELA DELLA VITTIMA: COSA PUÒ FARE?
Chi si trova coinvolto in una vicenda simile – che sia personaggio pubblico o privato cittadino – non è senza strumenti. Oltre alle iniziative penali, si possono attivare immediatamente, con successive richieste di risarcimento in sede civile:
- Reclami urgenti al Garante Privacy[1]
- Diffide per la rimozione immediata dei contenuti
- Ordini di inibitoria al Tribunale (anche con urgenza ex art. 700 c.p.c.).-
7. CONCLUSIONI
Viviamo in un'epoca in cui la distinzione tra pubblico e privato è sempre più sottile. Ma il fatto che una chat sia interessante, scottante, umana, non ci autorizza a leggerla o a divulgarla. -Siamo diventati consumatori bulimici di intimità altrui, affamati di spettacolo, scandalo e giudizio. Ma in questa corsa alla gogna digitale, ci dimentichiamo che potremmo essere noi i prossimi esposti al pubblico ludibrio.-
Le chat private non sono romanzi pubblici. E chi le pubblica senza consenso non è un narratore, ma un trasgressore, ma non già di una tabù erotico, ma della legge!
NOTE
[1] Il soggetto leso può segnalare o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), affinché valuti la sussistenza di una violazione del GDPR e delle norme del Codice Privacy.
Il Garante può:
- Ordinare la rimozione dei contenuti illeciti;
- Disporre sanzioni amministrative anche molto severe (fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo, se riguarda aziende);
- Disporre provvedimenti d'urgenza a tutela del soggetto leso.
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