VALIDA LA MULTA NOTIFICATA AD UN INDIRIZZO PEC NON PRESENTE IN UN PUBBLICO REGISTRO. TRIB. MONZA N. 2983/2023

27.03.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA VERBALE - PEC - PUBBLICO REGISTRO - TRIB. MONZA N. 2983/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA.-

*****

[1]

IL FATTO

E' valida la multa, relativa ad una violazione del codice delle strada, notificata[1] ad un indirizzo pec non presente in un pubblico registro?

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA

Per il Tribunale di Monza, in sede di gravame, la risposta è positiva, in quanto, se la funzione della notifica è di dare conoscenza dell'atto al destinatario, nonostante l'invio ad un indirizzo pec non presente in un pubblico registro, in questa maniera, comunque, si raggiunge lo scopo e non vi è lesione del diritto di difesa, che può essere regolarmente esercitato contestando, in giudizio, i relativi verbali.-

Si tratterebbe, nel caso di specie, di una interpretazione analogica, e assolutamente non condivisibile, della normativa prevista dall'art. 156 cpc.-

NOTE

[1] A partire dal 6 luglio 2023 qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione, ben comprese le sanzioni per violazione delle norme stradali, devono essere obbligatoriamente inviate a mezzo pec, a tutti coloro che abbiano eletto il proprio Domicilio digitale in un pubblico registro.-

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