UDIENZA DA REMOTO CON GIUDICE AL TELEFONO, SENTENZA NULLA. CASS. 20836/2025

01.08.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: ⚖️👨‍⚖️📞💻 #UdienzeDaRemoto #GiudiceAlTelefono #Cassazione20836_2025 #SentenzaNulla

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA;

3) CONCLUSIONI.-

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Il caso ⚖️💻📞
Un giudice partecipa all'udienza d'appello solo via telefono, mentre gli altri giudici e gli avvocati sono in videoconferenza.

2️⃣ La decisione della Cassazione 🛑👨‍⚖️📜
La Suprema Corte dichiara nulla la sentenza per vizio di costituzione del collegio: il giudice al telefono non garantisce pubblicità e contraddittorio.

3️⃣ Le conseguenze 🔄⚖️💸
Sentenza annullata, per gravissimo vizio di forma, pubblicità e composizione del Collegio.-

*****

1️ IL FATTO

La vicenda in commento riguarda un giudizio tributario d'appello in cui, su istanza della parte appellata, si era optato per la trattazione pubblica a distanza. Fin qui, nulla di strano. Ma ecco l'inghippo: nel verbale d'udienza era annotato che uno dei componenti del collegio risultava connesso solo tramite collegamento telefonico, senza l'ausilio di alcun sistema audiovisivo.-

Nonostante questa anomalia, il collegio ha proseguito ugualmente nella trattazione della causa, discutendola in videoconferenza e trattenendola in decisione. A quel punto, la sentenza è stata pronunciata come se nulla fosse. L'avvocato della parte soccombente ha colto la palla al balzo, impugnando il provvedimento per tale vizio.-

2️ IL PROVVEDIMENTO

La Corte di Cassazione ha dichiarato insanabilmente nulla la sentenza impugnata, per vizio di costituzione del collegio ai sensi dell'art. 158 c.p.c., applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.-

Secondo la Suprema Corte, infatti, la modalità "telefonica" di partecipazione all'udienza da parte di un giudice viola il principio di pubblicità e compromette l'effettività del contraddittorio. Non solo il giudice "al telefono" non può vedere la discussione, ma non è nemmeno certo che l'abbia sentita. Peggio ancora: le parti non hanno la possibilità di accertare se quel magistrato stesse realmente seguendo il procedimento.-

La Cassazione sottolinea inoltre la violazione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 545/1992, che impone la presenza simultanea dei tre giudici componenti il collegio, intesa come presenza effettiva e consapevole alla discussione pubblica.-

Conseguenza? Sentenza annullata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, con rimessione anche delle spese di lite.-

3️ CONCLUSIONI

Ora, nessuno mette in dubbio che il giudice stesse ascoltando e partecipando all'udienza: qui il problema non è di sostanza, ma di forma. E in una realtà processuale dove vengono conteggiati persino i caratteri degli atti, i margini, e – fra un po' – anche la punteggiatura, è giusto che, quando la forma manca e questa volta a mancare è dalla parte opposta della barricata, ci siano conseguenze processuali.-

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SONO L'AVV. LAURA BUZZERIO

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