TRASFERIMENTO DEI FIGLI CON IL GENITORE COLLOCATARIO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’. CASS. N. 12282/2024
A CURA DELL'AVV. LAURA
BUZZERIO
TAGS: AFFIDO CONDIVISO - BIGENITORIALITA' - CASS. N. 12282/2024
INDICE
1)L FATTO;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
Il genitore collocatario può trasferirsi, insieme ai bambini, per motivi di lavoro, ad importante distanza dal luogo dove vive l'altro genitore?
La risposta a questa delicata domanda è stata fornita dalla Suprema Corte[1] con la sentenza in commento.-
[2]
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Per la Cassazione spostarsi, unitamente ai figli, anche se per motivi di lavoro, ad oltre 800 km dal padre, come in questo caso, sacrifica il diritto di visita e l'esercizio della bigenitorialità, nell'interesse dei minori, soprattutto.-
Questo è, in estrema sintesi, il succo motivazione della ordinanza n. 12282/2024, con la quale è stato accolto il ricorso di un padre napoletano, avverso la decisione della ex moglie di trasferirsi, con i figli comuni, a Pordenone.-
Per la Suprema Corte il trasferimento, nel caso di specie, dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre – in regime di affido condiviso - è di sicuro ostacolo alla riconosciuta bigenitorialità, in quanto la considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe frequentazioni giornaliere, ma neanche settimanali, e fore nemmeno mensili, senza dimenticare che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, non avrebbero potuto assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico.-
In definitiva, il trasferimento – seppure, potenzialmente, migliorativo delle condizioni economiche della ex moglie e, quindi, di riflesso, anche dei figli – andrebbe a comprimere il diritto alla bigenitorialità, strumentale alla necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra i genitori e i figli.-
NOTE
[1] Il caso: successivamente alla separazione, e regime condiviso, la ex moglie aveva chiesto di trasferirsi con i figli in una città molto distante, avendo ricevuto una importante offerta di lavoro; inizialmente, Il Tribunale di Napoli – coinvolto dalla donna - aveva inizialmente accolto la richiesta, senza modificare il regime di affido condiviso; la Corte di Appello, in sede di reclamo, confermava tale provvedimento.-
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