TARGA NON LEGGIBILE, MULTA NULLA. GDP LECCE N. 4752/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE:
1) INTRODUZIONE;
2) IL FATTO;
3) LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE;
4) CONCLUSIONI.-
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
✅🚦 1. Infrazione contestata: un automobilista viene multato per presunto passaggio con il rosso rilevato dal sistema Photored;
📸🔍 2. Prova insufficiente: nei fotogrammi la targa del veicolo non è leggibile, rendendo incerta l'identificazione;
⚖️🏁 3. Sentenza chiara: il Giudice di Pace di Lecce annulla la multa perché senza targa leggibile, niente violazione certa!
1) INTRODUZIONE
Infrazioni al Codice della Strada e
rilevazione tramite apparecchiature
elettroniche, senza la presenza fisica degli agenti accertatori. Semafori
"intelligenti", Photored e autovelox sono ormai strumenti quotidiani.-
Ma cosa accade se le immagini prodotte, ed allegate alla multa, non sono
sufficientemente chiare?
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce offre una risposta .-
2) IL FATTO
Un
automobilista, assistito dall'avv.
Alfredo Matranga,
proponeva ricorso avverso un verbale per violazione dell'art. 146, comma 3,
C.d.S. (attraversamento con semaforo rosso). L'accertamento era stato
effettuato tramite il sistema Photored, che aveva immortalato la presunta
infrazione con alcuni fotogrammi.-
Tuttavia, dalle immagini depositate non risultava chiaramente leggibile la
targa del veicolo in uso al ricorrente.-
3) LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Il Giudice di Pace di Lecce, dott.ssa Anna Maria Aventaggiato, ha accolto il ricorso, osservando che:
- l'accertamento era fondato esclusivamente sulle risultanze fotografiche;
- la normativa richiede almeno due scatti nitidi: il primo al superamento della linea di arresto e il secondo con il veicolo già nell'intersezione;
- nei fotogrammi prodotti, il numero di targa non era identificabile con certezza, rendendo impossibile attribuire la violazione al ricorrente.
In assenza di prova certa, il verbale non può ritenersi legittimo.-
4) CONCLUSIONI
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: se la documentazione fotografica non consente di identificare inequivocabilmente il veicolo, il verbale deve essere annullato, perché
senza una targa leggibile non c'è violazione certa; e senza violazione certa, il verbale è nullo.-
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