SULLA DECORRENZA DELLA NOTIFICA TELEMATICA DOPO LE 21. CASS N. 31885/2023

10.01.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: NOTIFICA TELEMATICA - ORARI - PERFEZIONAMENTO - CASS. N.31885/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA NOTIFICA TELEMATICA DOPO LE ORE 21

3) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Quando si considera perfezionata per il soggetto attivo una notifica telematica (via pec) dopo le ore 21?

La questione non è di poco conto, specie quando, il soggetto notificante utilizzi, come nel caso sottoposto alla Suprema Corte, l'ultimo giorno utile per procedere a tale adempimento.-

Notifica tempestiva o no?

[2]

LA NOTIFICA DOPO LE 21

Sia la vecchia disciplina, applicabile ratione temporis alla questione sottoposta alla Cassazione, che il nuovo art. 147 cpc[1], modificato dalla "Riforma Cartabia", non prevedono dei limiti temporali alla notifica, ma delle regole specifiche sul perfezionamento delle stesse.-

Quindi, si sfati subito una falsa convinzione di tanti: la notifica telematica può essere benissimo effettuata in qualsiasi orario delle giornata, ma se effettuata tra le ore 21 e le 7, se si considera perfezionata per il destinatario alle sette del giorno dopo.-

Personalmente, lo scrivente trova questa regola abbastanza obsoleta e non attuale, ma nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe tutelare il destinatario (della notifica) da quello che è stato definito "riposo tecnologico" in quanto, diversamente, sarebbe costretto a controllare di continuo la propria casella pec (come se non accadesse ugualmente…)

[3]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Nel caso sottoposto alla Cassazione, l'atto (un appello) veniva notificato alle ore 22.47 dell'ultimo giorno disponibile; la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile tale atto in quanto notificato dopo le ore 21 e, quindi, da considerarsi perfezionato il giorno dopo, fuori termine.-

La Suprema Corte, viceversa, accogliendo il ricorso, ha ritenuto di applicare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario della stessa, anche alla luce della pronuncia n. 75/2019 della Corte Costituzionale[2], enunciando il seguente principio di diritto:

"nei confronti del mittente, la notificazione telematica si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita."-

[4]

CONCLUSIONI

Per la Cassazione, la finzione giuridica relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata solo nei confronti del destinatario, poiché nei confronti del mittente, al contrario, il differimento comporterebbe una potenziale lesione al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedirebbe di utilizzare completamente il termine utile la notifica che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.-

NOTE

[1] Che tanto recita:

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le notificazioni a mezzo pec possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.-

[2] Che aveva statuito la illegittimità a per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'l'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.-


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