SUL RICONOSCIMENTO DELLA MADRE INTENZIONALE NEI CASI DI PMA FRA CORTE COSTITUZIONALE E CEDU

22.11.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #MadreIntenzionale #CorteCostituzionale68_2025 #FecondazioneEterologa #AdozioneInCasiParticolari #DirittoDelMinore #RivoluzioneGiuridica #IlPeriscopioDelDiritto #pma

INDICE

1️ LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 68/2025;

2️ GLOSSARIO: TERMINI CHIAVE E CONCETTI DI RIFERIMENTO;

3️ LA SENTENZA DELLA CORTE EDU "X c. Italia" (9 OTTOBRE 2025);

4️SUL RAPPORTO TRA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E QUELLA DELLA CEDU;

5️ CONCLUSIONI.-

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 📜 La svolta della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 68/2025 la Consulta riconosce pienamente la madre intenzionale come genitore, dichiarando incostituzionale l'art. 8 della legge 40/2004. Un passo storico per i diritti dei bambini e per le famiglie omogenitoriali. 🌈👩‍👩‍👦

2️⃣ ⚖️ La Corte EDU "X c. Italia"
La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso X c. Italia (9 ottobre 2025), ha ritenuto che non vi fosse violazione della Convenzione, poiché già esisteva una tutela alternativa tramite l'adozione in casi particolari. 🇪🇺📖

3️⃣ 👶 Il nuovo diritto di famiglia
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il figlio nato da PMA all'estero con consenso di entrambe le madri deve essere registrato con due genitori. Il diritto non guarda più solo alla biologia, ma alla volontà condivisa di amare e crescere un figlio. 💗🏛️

*****

1) LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 68/2025

La Sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale, depositata il 22 maggio 2025, ha rappresentato una tappa storica per il diritto di famiglia italiano.-

Il giudizio di legittimità era stato promosso dal Tribunale di Lucca (ordinanza del 26 giugno 2024) e riguardava il riconoscimento dello status di figlio nei casi di fecondazione eterologa effettuata all'estero da una coppia di donne. -

In particolare, la Corte Costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 8 della legge 40/2004, nella parte in cui impediva di riconoscere come genitore la cosiddetta "madre intenzionale", cioè la partner che non ha partorito, ma che ha condiviso pienamente il progetto di genitorialità.-

La Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 40/2004, perché irragionevole e lesivo dei diritti del minore, poiché contrasta con i principi di:

  • tutela dell'identità e della dignità del bambino;
  • eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.);
  • protezione dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).-

2) GLOSSARIO: TERMINI CHIAVE E CONCETTI DI RIFERIMENTO

A questo punto appare utile fornire qualche spiegazione terminologica per meglio comprendere l'articolo:

Coppia omogenitoriale

È una coppia composta da due persone dello stesso sesso che condividono un progetto di vita familiare e genitoriale.-
Può comprendere coppie sposate, unite civilmente o conviventi di fatto.-
Nel contesto della sentenza 68/2025, si fa riferimento in particolare alle coppie di donne che hanno scelto di avere un figlio tramite fecondazione eterologa.-

Fecondazione eterologa

È una tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA), in cui viene utilizzato il materiale genetico (ovulo o seme) di un donatore esterno alla coppia.-
Diversamente dalla fecondazione omologa, in cui entrambi i gameti provengono dai partner, l'eterologa implica l'intervento di un soggetto terzo.-
In Italia, è consentita alle coppie eterosessuali (sentenza Corte cost. n. 162/2014), ma non alle coppie omosessuali; per questo, molte donne italiane si recano all'estero per accedervi legalmente (per poi tornare in Italia per la registrazione del nascituro).-

Madre biologica

È la donna che porta avanti la gravidanza e partorisce il bambino.-
Nel caso di fecondazione eterologa, può essere anche la madre genetica (se l'ovulo è suo) oppure solo gestazionale (se l'ovulo proviene da una donatrice).-

Madre intenzionale (o madre d'intenzione)

È la donna che non ha partorito il bambino, ma che ha partecipato consapevolmente e volontariamente al progetto genitoriale insieme alla madre biologica.-
Ha voluto e pianificato la nascita del figlio e, di fatto, ne condivide la cura, l'educazione e la responsabilità affettiva.-
La sentenza n. 68/2025 riconosce che questa figura deve poter essere trascritta come genitore nell'atto di nascita del minore, in quanto parte integrante del progetto familiare.-

Progetto genitoriale condiviso

È la decisione comune di due persone di avere e crescere un figlio insieme, indipendentemente dal fatto che solo una delle due sia genitore biologico.
La Corte ha ritenuto che, quando questo progetto è dimostrato e stabile, debba produrre effetti giuridici di filiazione.-

Cos'è l'adozione in "casi particolari"

L'adozione in casi particolari è una forma speciale di adozione prevista dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983 ("Diritto del minore ad una famiglia").-
A differenza dell'adozione "piena" o "legittimante", che comporta la rottura dei legami con la famiglia d'origine e la creazione di un nuovo rapporto di filiazione, l'adozione in casi particolari non recide i rapporti di sangue e si aggiunge a quelli già esistenti.-

È una procedura più flessibile e viene concessa quando non è possibile o non è opportuno procedere con l'adozione piena, ma è comunque necessario riconoscere e tutelare un legame affettivo stabile tra il minore e un adulto che si è preso cura di lui.

La legge prevede diverse ipotesi, tra cui:

  • quando il minore è figlio del coniuge o del partner della persona che chiede di adottarlo (è il caso più frequente nelle famiglie "ricomposte" o omogenitoriali);
  • quando vi sia un legame affettivo preesistente con l'adottante, tale da rendere l'adozione conforme all'interesse del minore;
  • quando l'adozione piena non sia possibile per motivi giuridici o pratici, ma si ritenga comunque necessario formalizzare il rapporto genitoriale di fatto.-

Con questa forma di adozione, l'adottante assume tutti i doveri e i diritti di un genitore: deve mantenere, educare, istruire e assistere moralmente il minore, che diventa a tutti gli effetti suo figlio, pur mantenendo i legami con la famiglia d'origine.-

Negli ultimi anni, grazie alle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale (in particolare, nn. 32/2021 e 79/2022), l'adozione in casi particolari ha assunto un ruolo centrale anche per le famiglie omogenitoriali, permettendo al partner non biologico di ottenere il riconoscimento legale del proprio ruolo genitoriale.-

In sostanza, è lo strumento che — in precedenza, prima dell'intervento della Corte Costituzionale — consentiva di riconoscere giuridicamente la "madre intenzionale" o il "padre intenzionale", garantendo al bambino una tutela effettiva, anche se non immediata, del legame familiare costruito nella vita quotidiana.-

3) LA SENTENZA DELLA CORTE EDU "X C. ITALIA" (9 OTTOBRE 2025)

Nel caso esaminato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo "X c. Italia" (9 ottobre 2025) un bambino nato nel 2018 era stato inizialmente registrato con due madri, ma l'atto di nascita era stato poi annullato perché la legge italiana, all'epoca, non consentiva di indicare come genitore la madre non biologica. Tale provvedimento veniva impugnato dalle due donne davanti la Corte di Strasburgo, sostenendo che la cancellazione del nome della madre intenzionale violasse il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) del minore, privandolo di una parte della propria identità e stabilità affettiva.-

La Corte di Strasburgo, pur riconoscendo l'importanza del legame tra il bambino e la madre intenzionale, ha concluso che non vi è stata violazione della Convenzione. Secondo i giudici, infatti, già all'epoca esisteva in Italia una via giuridica alternativa – l'adozione in casi particolari – che avrebbe potuto garantire la tutela del rapporto genitoriale. In altre parole, lo Stato non aveva negato del tutto una protezione legale, ma aveva scelto un percorso diverso (l'adozione anziché la trascrizione diretta) per riconoscere quel legame, esercitando un margine di discrezionalità che la Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione.-

4) SUL RAPPORTO TRA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E QUELLA DELLA CEDU

Naturalmente, la decisione della Corte Europea, sebbene arrivata poche settimane fa, si riferisce ad un caso precedente rispetto all'intervento della Corte Costituzionale n. 68/2025.-

Come detto, oggi lo scenario è cambiato radicalmente:, il figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero, con previo consenso della madre intenzionale, può essere riconosciuto fin dalla nascita da entrambe le madri. L'ufficiale di stato civile può — anzi, deve — indicare entrambe le genitrici nell'atto di nascita, a meno che non ricorrano i presupposti fissati dalla stessa Corte Costituzionale (ad esempio, assenza di consenso valido o documentazione incompleta). In tali situazioni, resta aperta la strada dell'adozione.-

In sintesi: per i casi successivi alla sentenza n. 68/2025, la regola generale è la doppia registrazione alla nascita. La Corte di Strasburgo non si è opposta a questa evoluzione: ha semplicemente stabilito che, nel vecchio sistema, non vi era violazione perché esisteva comunque un rimedio alternativo.

5) CONCLUSIONI

Tutto ciò detto, l'atto di nascita di un bambino figlio di una coppia omogenitoriale deve essere registrato con l'indicazione di entrambe le madri nell'atto di stato civile, in quanto

il legame genitoriale non può più essere limitato alla sola madre biologica, ma deve estendersi anche alla madre intenzionale, quando vi sia la prova di un progetto genitoriale condiviso.-

Questo atto segna un cambio di paradigma nel diritto di famiglia italiano:
il riconoscimento non è più legato soltanto alla biologia, ma anche alla volontà consapevole di generare, accudire e crescere un figlio insieme.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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