SUL DANNO, PER GLI EREDI, DA PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA DA OMESSA O RITARDATA DIAGNOSI. CASS. N. 12279/2024

16.05.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: PERDITA ANTICIPATA DELLA VITA - PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA - LIQUIDAZIONE AGLI EREDI - CASS. N. 12279/2024 - CASS. N. 26851/2023

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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IL FATTO

In caso di omessa, o ritardata diagnosi, è risarcibile, nei confronti degli eredi, il danno c.d. da "perdita anticipata della vita" o quello da "perdita di chance di sopravvivenza"?

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, una donna citava in giudizio il proprio ginecologo, colpevole di non aver provveduto ad effettuare un esame istologico, nonostante il prelievo dei tessuti, a seguito dell'insorgenza di alcuni sintomi, poi aggravatisi, che avevano rilevato la presenza di una malattia tumorale.-

Dopo l'introduzione del giudizio, la donna decedeva ed il giudizio veniva proseguito dagli eredi – rappresentati e difesi dall'Avv. Fernando Greco - che risultavano vittoriosi nei due gradi di merito.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Anche la Cassazione confermava il diritto al risarcimento degli eredi, attraverso un percorso motivazionale che merita di essere analizzato, pur nella consapevolezza che si tratta di argomenti ostici, in particolare per non addetti ai lavori.-

Preliminarmente, la Suprema Corte aveva provveduto a ribadire la distinzione fra:

  • perdita anticipata della vita, con la quale si identifica la conclusione della vita, collegata ad un errore medico, che si sarebbe comunque verificata per la malattia di base, ma che appunto è stata anticipata dalla malpractice sanitaria;
  • perdita di chance, con la quale si identifica la situazione in cui vi è stata la perdita della possibilità di sfruttare tecniche terapeutiche piu' innovative e, quindi, una maggiore sopravvivenza, anche in termini statistici; in particolare consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze);
  • danno differenziale: identificabile nel peggioramento della qualità della vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico;
  • danno morale: identificabile nella consapevolezza di dover vivere gli ultimi periodi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico;

Il danno da perdita anticipata della vita, in testa al deceduto, non è trasmissibile agli eredi che, tuttavia, possono richiederlo, autonomamente, sotto forma del pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto e con il congiunto.-

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La Cassazione, poi, enucleava i tre possibili scenari:

1) nell' ipotesi di un paziente che, al momento dell' introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente[1] concepibili e risarcibili "iure hereditario", se allegati e provati, i danni per la perdita anticipata della vita del paziente (come pregiudizio da perdita del rapporto parentale), il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta) e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, nonchè il danno da perdita di "chances" di sopravvivenza[2];

2) se la vittima è ancora vivente al momento della liquidazione del danno, i danni liquidabili non cambiano da quelli sopra indicati, se non per il fatto che non saranno gli eredi, ma il paziente stesso, ancora in vita, a invocarne il risarcimento;

3) se la vittima, vivente al momento dell' introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, vi sono due, ulteriori, possibilità: a) se è certo che l'errore medica abbia causato la morte anticipata del paziente sarà risarcibile, agli eredi, il danno biologico e morale nello stesso modo di cui si è detto al punto 1; b) se è, invece incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente sarà risarcibile al paziente e trasmissibile agli eredi un danno da perdita di chance da sopravvivenza.-

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Ribaditi tali principi, nella fattispecie in esame, la Cassazione ha riconosciuto il diritto degli eredi[3] a ricevere la liquidazione del danno da "perdita di chance da sopravvivenza".-

NOTE

[1] Salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo (Cass. n. 26851/2023)

[2] In nessun caso sarà risarcibile " iure hereditario", e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente".-

[3] In senso contrario, rispetto alla sentenza in commento, si indica la sentenza del Tribunale Catanzaro n. 1018/2023, per la quale " non è risarcibile iure hereditatis il danno da perdita di chance di sopravvivenza. Ed invero ai fini del risarcimento del danno è necessaria l'esistenza di un soggetto creditore che, tuttavia, nel caso della perdita del bene "vita" non esiste più. Trattasi di ragionamento che va esteso anche al danno da perdita di chance di sopravvivenza, ove si consideri che anche tale perdita si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita".- 

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