SUL CONTRATTO COOBBLIGATO IN SOLIDO DI UN PRESTITO PERSONALE, PER LA LEGGE FIDEIUSSORE, DEBITO ANNULLATO. TRIB. AREZZO N. 310/2025

15.05.2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #Fideiussione🔐 #ResponsabilitàDelGarante⚖️ #Art1957cC⏳ #DecadenzaDelCreditore🚫 #PrestitiGarantiti💸 #GiurisprudenzaItaliana📚 #ContrattiDiFinanziamento📝 #DecretoIngiuntivo❗ #TutelaDelGarante🛡️ #DirittiDelFideiussore👥 #TribunaleDiArezzo🏛️ #SentenzaImportante📑 #CoobbligatoONo🤔 #FirmaPerAiutare🧾 #IngiunzioneRevocata❌ #NonÈTuttoOroQuelloCheFirmi✍️💥 #AttentoQuandoFaiDaGarante👀 #SolidarietàOCaricoGiuridico💔⚖️ #ChiTaceNonAgisce🤫⚖️ #IlTempoÈUnLimite⌛ #QuandoIlGiudiceDiceNo🚫⚖️ #NomiFalsiFunzioniVere🕵️‍♂️ #ProteggiChiFirmaPerAffetto❤️🛡️ #FideiussioneNonÈDebito🔐≠💰

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO;

3) ART. 1957 C.C.E DECADENZA DEL CREDITORE

4) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

🔵 ➊ La firma come "coobbligato" non basta...
Una donna sottoscrive un prestito come "coobbligata" solo per spirito di solidarietà, senza ricevere denaro, né avere ruolo attivo nel finanziamento. 

🟢 ➋ Il Tribunale smaschera l'etichetta: è fideiussione, non obbligazione diretta
Il Giudice chiarisce: non conta la qualifica nel contratto. Se il terzo non ha ricevuto nulla e non ha gestito il prestito, è solo garante, non debitore. Scatta la tutela dell'art. 1957 c.c.

🔴 ➌ Se il creditore dorme, perde il diritto
Nessuna azione giudiziale entro 6 mesi dalla scadenza del debito? Il creditore decade dal diritto di agire contro il fideiussore. Dieci anni di silenzio non si recuperano con una semplice diffida. Il decreto ingiuntivo è stato revocato.

1) IL FATTO

Sempre più frequentemente, accade che persone sottoscrivano prestiti in qualità di garanti, senza rendersi pienamente conto delle gravi implicazioni giuridiche che tale scelta comporta.-
È il caso di una signora che, per spirito di solidarietà, firma a favore di un conoscente. Non riceve alcuna somma, non partecipa alla gestione del finanziamento.
A distanza di anni, dopo che il debitore principale era rimasto inadempiente, le veniva notificato un decreto ingiuntivo, nella qualità di "coobbligata".-

La tesi difensiva – prospettata dall'Avv. Daniele Fantin- è netta: nessun ruolo da debitrice, solo funzione di garanzia.-
In via subordinata veniva eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c., per mancato esercizio di azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del debito.-

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO

Il Tribunale affronta il nodo decisivo: come va qualificata la posizione di chi firma come "coobbligato", ma non riceve le somme e non gestisce il prestito?

Il Giudice Marina Rossi sottolinea che non conta come viene etichettata la parte nel contratto, ma cosa effettivamente ha fatto e ricevuto; nel caso di specie emergeva che

  • Solo il debitore principale aveva ricevuto il denaro;
  • Solo il debitore principale aveva sottoscritto le condizioni generali e autorizzato il pagamento delle rate;
  • Il coobbligato aveva firmato solo il frontespizio e il modulo privacy;B
  • Il coobbligato non aveva ricevuto nessun beneficio economico, nessuna operatività.-

Conclusione giuridica: il coobbligato non è parte attiva del rapporto di finanziamento.
Non è debitore. È fideiussore, ovvero soggetto che garantisce un'obbligazione altrui, e la cui responsabilità nasce da un vincolo accessorio.

Scrive il Tribunale:

"Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui. Quest'ultima ipotesi integra una fideiussione."-

Non esistono zone grigie: o si è debitori principali, oppure si è garanti.
E se si è garanti, si ha diritto alla tutela dell'art. 1957 c.c.

3) ART. 1957 C.C.E DECADENZA DEL CREDITORE

Il codice civile è chiaro: se il creditore non agisce entro 6 mesi contro il debitore principale dopo la scadenza del debito, perde il diritto di pretendere il pagamento dal fideiussore.-

⏳ Se non lo fa, perde il diritto di agire contro il garante.
Nel caso esaminato, erano passati dieci anni. Nessuna azione giudiziale era stata intentata entro i termini. Solo una vecchia diffida.
Risultato? Il Giudice ha revocato del tutto il decreto ingiuntivo.

📌 Art. 1957 c.c.

Attenzione ai termini per agire contro il garante

Se il creditore vuole rivalersi sul fideiussore, deve:

  • Agire giudizialmente contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza del debito.
  • Non basta inviare lettere, solleciti o diffide.
  • Non basta scrivere PEC, email o raccomandate.
  • 🛑 Serve un atto giudiziario vero (es: citazione, decreto ingiuntivo, pignoramento)
    finalizzato a ottenere l’adempimento coattivo del debito.

4) CONCLUSIONI

Questa sentenza è destinata a far scuola:

🔹 Ribadisce il principio di realtà: non è la parola "coobbligato" a determinare l'obbligazione, ma l'effettiva partecipazione al contratto.
🔹 Riconosce la tutela piena del fideiussore, anche quando "nascosto" sotto altra denominazione.
🔹 Applica con rigore l'art. 1957 c.c., come barriera contro l'inerzia creditoria.

Chi garantisce un prestito – spesso un familiare che firma "per aiutare" – non può essere trattato alla stregua del debitore principale. E se il creditore non si attiva per tempo contro il debitore vero, perde il diritto di rivalersi sul garante.-

✅ BOX FINALE – PILLOLA OPERATIVA

Hai firmato un prestito "per aiutare"? Attenzione a questi 3 punti chiave:

  • 🔹 Controlla cosa hai firmato davvero: se non hai ricevuto denaro, né gestito il finanziamento, potresti non essere coobbligato, ma fideiussore.
  • 🔹 Verifica i tempi del credito: se sono passati più di sei mesi dalla scadenza del debito senza azioni giudiziali contro il debitore principale, potresti non dover pagare (art. 1957 c.c.).
  • 🔹 Non farti ingannare dalle etichette: la dicitura “coobbligato” non vale più del tuo ruolo effettivo. È il contenuto, non il titolo, a fare il diritto.

👩‍⚖️ Se sei in dubbio, consulta un legale prima di pagare somme che forse non devi.

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

Condividi & Contatti Studio Legale Chiariello

🔗 Condividi questa pagina

📞 Come Contattarci 📞

Hai bisogno di assistenza legale? Siamo qui per aiutarti! Contattaci ai seguenti recapiti:

📞 Telefono & 💬 WhatsApp:

Studio Legale Chiariello: 📞 0883 884725

Avv. MicheleAlfredo Chiariello: 📞 338 1893997 | 💬 WhatsApp

Avv. Laura Buzzerio: 📞 370 3164277 | 💬 WhatsApp

📅 Riceviamo su appuntamento | 🕒 Rispondiamo nei giorni feriali