SUL CONTRATTO COOBBLIGATO IN SOLIDO DI UN PRESTITO PERSONALE, PER LA LEGGE FIDEIUSSORE, DEBITO ANNULLATO. TRIB. AREZZO N. 310/2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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1) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO;
3) ART. 1957 C.C.E DECADENZA DEL CREDITORE
4) CONCLUSIONI.-
*****
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
🔵 ➊ La firma come "coobbligato" non basta...
Una donna sottoscrive un prestito come "coobbligata" solo per spirito di solidarietà, senza ricevere denaro, né avere ruolo attivo nel finanziamento.
🟢 ➋ Il Tribunale smaschera l'etichetta: è fideiussione, non obbligazione diretta
Il Giudice chiarisce: non conta la qualifica nel contratto. Se il terzo non ha ricevuto nulla e non ha gestito il prestito, è solo garante, non debitore. Scatta la tutela dell'art. 1957 c.c.
🔴 ➌ Se il creditore dorme, perde il diritto
Nessuna azione giudiziale entro 6 mesi dalla scadenza del debito? Il creditore decade dal diritto di agire contro il fideiussore. Dieci anni di silenzio non si recuperano con una semplice diffida. Il decreto ingiuntivo è stato revocato.
1) IL FATTO
Sempre più frequentemente,
accade che persone sottoscrivano prestiti in qualità di garanti, senza rendersi
pienamente conto delle gravi implicazioni giuridiche che tale scelta comporta.-
È il caso di una signora che, per spirito di solidarietà, firma a favore di un
conoscente. Non riceve alcuna somma, non partecipa alla gestione del
finanziamento.
A distanza di anni, dopo che il debitore principale era rimasto inadempiente,
le veniva notificato un decreto ingiuntivo, nella qualità di "coobbligata".-
La
tesi difensiva – prospettata dall'Avv. Daniele Fantin- è
netta: nessun ruolo da debitrice, solo funzione di garanzia.-
In via subordinata veniva eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c., per
mancato esercizio di azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza del
debito.-
2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale affronta il nodo decisivo: come va qualificata la posizione di chi firma come "coobbligato", ma non riceve le somme e non gestisce il prestito?
Il Giudice Marina Rossi sottolinea che non conta come viene etichettata la parte nel contratto, ma cosa effettivamente ha fatto e ricevuto; nel caso di specie emergeva che
- Solo il debitore principale aveva ricevuto il denaro;
- Solo il debitore principale aveva sottoscritto le condizioni generali e autorizzato il pagamento delle rate;
- Il coobbligato aveva firmato solo il frontespizio e il modulo privacy;B
- Il coobbligato non aveva ricevuto nessun beneficio economico, nessuna operatività.-
Conclusione giuridica: il coobbligato non è parte attiva del
rapporto di finanziamento.
Non è debitore. È fideiussore, ovvero soggetto che garantisce
un'obbligazione altrui, e la cui responsabilità nasce da un vincolo
accessorio.
Scrive il Tribunale:
"Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui. Quest'ultima ipotesi integra una fideiussione."-
Non
esistono zone grigie: o si è debitori principali, oppure si è garanti.
E se si è garanti, si ha diritto alla tutela dell'art. 1957 c.c.
3) ART. 1957 C.C.E DECADENZA DEL CREDITORE
Il codice civile è chiaro: se il creditore non agisce entro 6 mesi contro il debitore principale dopo la scadenza del debito, perde il diritto di pretendere il pagamento dal fideiussore.-
⏳ Se non lo fa, perde il
diritto di agire contro il garante.
Nel caso esaminato, erano passati dieci anni. Nessuna azione giudiziale
era stata intentata entro i termini. Solo una vecchia diffida.
Risultato? Il Giudice ha revocato del tutto il decreto ingiuntivo.
📌 Art. 1957 c.c.
Attenzione ai termini per agire contro il garante
Se il creditore vuole rivalersi sul fideiussore, deve:
- ✅ Agire giudizialmente contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza del debito.
- ❌ Non basta inviare lettere, solleciti o diffide.
- ❌ Non basta scrivere PEC, email o raccomandate.
-
🛑 Serve un atto giudiziario vero (es: citazione, decreto ingiuntivo, pignoramento)
finalizzato a ottenere l’adempimento coattivo del debito.
4) CONCLUSIONI
Questa sentenza è destinata a far scuola:
🔹 Ribadisce il principio di realtà:
non è la parola "coobbligato" a determinare l'obbligazione, ma l'effettiva
partecipazione al contratto.
🔹 Riconosce
la tutela piena del fideiussore, anche quando "nascosto" sotto altra
denominazione.
🔹 Applica
con rigore l'art. 1957 c.c., come barriera contro l'inerzia creditoria.
Chi garantisce un prestito – spesso un familiare che firma "per aiutare" – non può essere trattato alla stregua del debitore principale. E se il creditore non si attiva per tempo contro il debitore vero, perde il diritto di rivalersi sul garante.-
✅ BOX FINALE – PILLOLA OPERATIVA
Hai firmato un prestito "per aiutare"? Attenzione a questi 3 punti chiave:
- 🔹 Controlla cosa hai firmato davvero: se non hai ricevuto denaro, né gestito il finanziamento, potresti non essere coobbligato, ma fideiussore.
- 🔹 Verifica i tempi del credito: se sono passati più di sei mesi dalla scadenza del debito senza azioni giudiziali contro il debitore principale, potresti non dover pagare (art. 1957 c.c.).
- 🔹 Non farti ingannare dalle etichette: la dicitura “coobbligato” non vale più del tuo ruolo effettivo. È il contenuto, non il titolo, a fare il diritto.
👩⚖️ Se sei in dubbio, consulta un legale prima di pagare somme che forse non devi.
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