SI ALLA REVOCA DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE DEL SOGGETTO CHE PARTECIPA AD UNA DIRETTA SOCIAL DA UNA LOCALITA’ PROTETTA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 14267/2022 DEL TAR LAZIO

11.01.2023
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: PROGRAMMA DI PROTEZIONE - COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - REVOCA

INDICE

1)IL FATTO;

2) PRESUPPOSTI PER LA REVOCA

3) IL CASO DI SPECIE;

4) LA DECISIONE DEL TAR LAZIO;

5) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Un Collaboratore di Giustizia - attinto dalla misura della revoca del programma di protezione per aver partecipato ad una diretta facebook, insieme alla cognata, con uno smartphone, da un bar di una località protetta, durante la quale, inneggiavano alla forza della famiglia malavitosa, irridendo i nemici - adiva il Tar Lazio, impugnando il prefato provvedimento.-

[2]

I PRESUPPOSTI PER LA REVOCA

Sul punto la relativa disciplina è prevista dalla legge n. 82/1991, che, all'art. 13[1] stabilisce i motivi e le modalità della revoca delle suddette misure di protezione.-

La disciplina riconosce

  • obblighi primari (collaborare in senso lato con la giustizia) che, se violati, comportano la revoca automatica dal programma;
  • obblighi secondari, la cui inosservanza deve essere esaminata in relazione alla gravità dell'infrazione e ai fini del programma di protezione in atto.-

La violazione degli obblighi secondari non può di per sé essere sufficiente a giustificare la revoca delle misure imponendosi una valutazione comparativa di tutti gli interessi essenziali in gioco e quindi, nello specifico, dello spessore delle condotte di collaborazione.-

[3]

IL CASO DI SPECIE

Il caso di specie rientra nelle ipotesi di revoca facoltativa, previste nella seconda parte del comma 2, art. 13quater d.l. 8/1991, in quanto con la diretta social, da un Bar, il collaboratore avrebbe potuto rivelare alcuni dettagli per identificare la località protetta, mettere in pericolo sé stesso ed i componenti della sua famiglia, nonché vanificare il programma di protezione.-

[4]

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Se, come detto, rientrando il caso di specie una ipotesi di revoca facoltativa del programma di protezione, che, per tale motivo deve essere necessariamente istruito e motivato, il Tar Lazio, Presidente Francesco Arzillo ed Estensore Anna Maria Verlengia, rigettava il ricorso, in quanto:

"[...] Il comportamento non solo viola l'obbligo del collaboratore di partecipare alla attuazione delle misure di tutela, con una condotta che contribuisce al disvelamento del domicilio protetto, ma è altresì indice di "un legame che non si è totalmente reciso con la località d'origine e, soprattutto, di una modalità ancora tipicamente camorristica nella comunicazione e nella evocazione di quella che un tempo era la potente organizzazione criminale denominata [...] ":-

[5]

CONCLUSIONI

Sebbene, la particolarità della pronuncia in commento è individuabile nella circostanza - figlia dei tempi - che il programma di protezione è messo in pericolo da una diretta social, la questione della revoca è abitualmente trattata dalla Magistratura Amministrativa, unita nell'applicare il principio che segue:

"Nell'ambito delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni la legge attribuisce rilevanza alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti nonché ad ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate con la conseguenza che il programma di protezione dà vita ad un contratto ad oggetto pubblico, nel quale trovano applicazione i principi generali in tema di buona fede, lealtà e correttezza, dovendo l'interessato attenersi all'osservanza delle misure di sicurezza e collaborare attivamente alla loro applicazione".-

NOTE

[1] La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia, i testimoni e loro congiunti è disciplinata dall' art. 13 quater della legge n. 82/1991 .

Il primo comma della legge n. 82/1991 delinea il principio generale che presiede all'applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura).

Il secondo comma distingue, più in particolare:

a) le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale);

b) le fattispecie di revoca facoltativa (inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, rinuncia espressa alle misure, rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate), tali da richiedere una particolare valutazione da parte dell'amministrazione in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9 d.l. n. 8/1991.-

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