SI ALLA QUERELA DI FALSO PER DIMOSTRARE CHE LA NOTIFICA POSTALE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E’ STATA EFFETTUATA A PERSONA NON DELEGATA. SENTENZA N. 1861/2022 DEL TRIBUNALE DI TRANI.
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
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INDICE
1)IL FATTO;
2) IL PRINCIPIO GENERALE;
2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-
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IL FATTO
Il Tribunale di Trani ultimamente si è occupato di un caso molto particolare, nel quale un soggetto (uno studio professionale) proponeva - all'interno di un giudizio di opposizione ad intimazioni di pagamento - querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali, dalle quali emergeva che le stesse erano stata consegnate all'indirizzo del destinatario, ma a persona che sottoscriveva l'avviso di ricevimento, con firma illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona autorizzata".-
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IL PRINCIPIO GENERALE
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario [...], la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 22044/2004; Sez. U 9962/2010).-
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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI
Il Collegio tranese accoglieva la domanda, statuendo che la notifica fosse stata invalidamente eseguita, siccome ricevuta da soggetto sconosciuto e non riferibile allo studio.-
Infatti, non solo le firme apposte sugli avvisi di ricevimento contestati erano risultati illeggibili, ma, all'esito dell'istruttoria svolta, una teste, appartenente allo studio, aveva confermato che a parte lei, in qualità di praticante di studio, e i titolari dello studio, non vi erano altre persone autorizzate a ricevere la corrispondenza e che, nel caso, il soggetto non era autorizzato al ritiro, perché estraneo rispetto alla compagine professionale.-
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