SI ALLA AGGIUNTA DEL COGNOME MATERNO ANCHE CON IL DISSENSO DEL PADRE. TAR VENETO N. 661/2024

22.04.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: DIRITTO DI FAMIGLIA - CORTE COSTITUZIONALE N. 131/2022 - TAR VENETO 661/2024 - AGGIUNTA COGNOME MATERNO

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DEL TAR VENETO;

3) CONCLUSIONI.-

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[1]

LA QUESTIONE

Tipica situazione da famiglia allargata: il primo figlio, nato una relazione precedente, prendeva il cognome paterno, mentre il secondo, venuto alla luce durante il matrimonio con altro uomo, prendeva anche quello materno; la madre, per evidenziare alla cerchia amicale e di fronte alle Istituzioni (in particolare, quelle scolastiche), il rapporto che legava i due fratelli, con lei conviventi, presentava formale istanza, ai sensi dell'art. 89, del d.P.R. n. 396 del 2000, al Prefetto, di assegnazione (anche) del suo cognome al primo genito.-

Tuttavia, il Prefetto rigettava l'istanza[1], in quanto era stata presentata formale opposizione del padre dissenziente, ex art. 91 del DPR n. 396/2000.-

In pratica, l'istanza sarebbe dovuta conseguire ad una richiesta congiunta dei coniugi o avrebbe, comunque, dovuto essere corredata dall'assenso di entrambi, non potendo il Prefetto autorizzare il cambio del cognome in presenza della opposizione del padre del minore (ancorché, nel caso di specie, non provvisto della responsabilità genitoriale.-

Avverso il rigetto, la madre[2] si rivolgeva al Tar Veneto.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR VENETO

Il Tar Veneto, dopo aver passato in rassegna alcune decisioni di legittimità, amministrative, della Corte Costituzionale[3] e della Cedu, accoglieva il ricorso in quanto "la originaria procedura di attribuzione del cognome era basata, su un sistema costituente retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affondava le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più ritenuta coerente con i principi dell'ordinamento attuale".-

Non può infatti essere riconosciuto al dissenso manifestato dal padre alcun automatico effetto impeditivo dell'esame dell'istanza della madre, sussistendo piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica tra entrambi i genitori e ben potendo i rispettivi cognomi coesistere – e ciò anche a prescindere dal riparto nel concreto della responsabilità genitoriale, nel caso di specie attribuita alla sola madre affidataria - in quanto funzionali alla definizione dell'identità del figlio.

[3]

CONCLUSIONI

Si deve innanzitutto premettere che, per effetto della, già citata, sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2022, è mutato il regime normativo relativo all'attribuzione del cognome ai figli: la Corte ha stabilito che, in via generale, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato dagli stessi fatto comunque salvo il loro accordo di trasmetterne uno soltanto, vale a dire che l'apposizione del doppio cognome non è affatto obbligatoria.-

La questione in esame era particolare, perché si trattava di un figlio, nato fuori dal matrimonio, con altro compagno (non avente, peraltro, la responsabilità genitoriale), il tutto precedentemente rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale poc'anzi indicata.-

Il Tar ha ritenuto applicabile l'attuale normativa, seppure relativa ad una questione sorta prima.-

Sotto questo profilo, occorre segnalare la pronuncia della Corte di appello di Firenze n. 2604/2023[4], con la quale era stata riconosciuta la possibilità dell'aggiunta del cognome materno anche ai figli nati prima della sentenza della Corte Cost. 131/2022.-

Naturalmente, la possibilità dell'aggiunta vale anche nel caso in cui sia quello paterno a doversi affiancare a quello materno (Tribunale di Brescia, Sez. III Minori Civile, Sent. 14 marzo 2024 e Tribunale di Bologna n. 176/2024).-

Interessante, poi, è la pronuncia della Corte di Appello di Bari del 29 Giugno 2023[5], con la quale veniva rigettata la richiesta materna di aggiunta del proprio cognome alla figlioletta di appena un anno, perché, a giudizio del collegio, a quell'età il cognome "non può costituire segno distintivo forte dell'identità personale", sia perché la necessità di spendita dello stesso dal pediatra e nella comunità parrocchiale appariva superficiale.-

La sentenza in commento si pone in linea con la scelta legislativa di garantire ai genitori pari diritti e pari doveri nella crescita dei figli e l'apposizione del cognome appare come uno dei profili determinanti tale ruolo, perché imprime un legame identitario e perenne, il tutto in aderenza dall'art. 2 della Costituzione, nonché dell'art. 8 della Cedu.-

Ma l'attribuzione del secondo cognome, quindi, se richiesta è automatica? Certo che no, in quanto è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, "purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali" (Cass. 5634/2023 e Cass. 33097/2023).-

NOTE

[1] Si precisa che vi è un precipuo obbligo di riscontrare entro trenta giorni dalla presentazione, pena la violazione del relativo obbligo sancito dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990L. 07/08/1990, n. 241, che autorizzerebbe l'interessato a promuovere il giudizio di ottemperanza. (Tar Campania n. 1010/2024).-

[2] Rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Coronin e Franco Zambelli

[3] In particolare la n. 131/2022 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedevano l'automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati "dentro e fuori dal matrimonio" e a quelli adottivi

[4] Nel caso di specie, la richiesta presentata dalla sig.ra scaturisce, tra le altre cose, anche dal fatto che la stessa sia figlia unica e come tale, unica figlia femmina che andrebbe definitivamente a scomparire giacché nessuno del ramo parentale ha avuto figli maschi. Oltretutto il cognome della sig.ra ha un rilievo storico di non poca importanza.

[5] Confermativa di quella di primo grado, del Tribunale di Bari del primo dicembre 2022.-

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