SI AL CUMULO DELLE DOMANDE, CONSENSUALI, DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. TRIB. TRANI N.71/2024

19.03.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: SEPARAZIONE - DIVORZIO - CUMULO - RIFORMA CARTABIA - CASS- 28727/2023 - TRIB. TRANI N. 71/2024

INDICE

1 ) INTRODUZIONE

2 )IL FATTO;

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI;

4) CONCLUSIONI.-

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[1]

INTRODUZIONE

Anche per il Tribunale di Trani – che aderisce alla tesi proposta dalla Cassazione con l'ordinanza n. 28727/2023 – è ammissibile il cumulo fra le domanda, consensuali, di separazione e divorzio.-

[2]

IL FATTO

Una coppia di coniugi, genitori di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, alla luce della intollerabilità della convivenza ed insuperabili incomprensioni, si rivolgevano, ognuno con i rispettivi procuratori, per chiedere consensualmente, e cumulativamente, la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.-

[3]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani Sezione Civile (Presidente Dott. Giuseppe Rana e Relatore Dott.ssa Emanuela Gallo) accoglieva la domanda, come detto, aderendo alla tesi della cumulabilità della domanda di separazione/divorzio, così come introdotto dalla Riforma Cartabia.-

La particolarità della decisione è da individuarsi nella circostanza che, non solo venga ammesso il cumulo, ma soprattutto che venga esteso anche ai procedimenti consensuali e non solo a quelli contenziosi.-

Nel caso di specie, poi, ricorrevano altre condizioni, quali la volontà comune di procedere con la separazione/divorzio, nonché l'assenza di minori da tutelare.-

Naturalmente, però, ammissibilità del cumulo delle domande di separazione/divorzio non significa che gli effetti civili del matrimonio cessino immediatamente, ma è necessario, comunque, che decorrano i sei mesi previsti dalla legge n 898/1970.-

Come gestire "processualmente" questo lasso di tempo?

Il Collegio del Tribunale di Trani, dopo aver rimesso la causa al ruolo del Giudice relatore, ha stabilito che, trascorsi sei mesi, si dovrà provvedere ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, nonché di confermare le condizioni, già formulate con il ricorso introduttivo, con particolare riferimento alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi e, nel caso di tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà rigettata.-

[4]

CONCLUSIONI

Il vantaggio – pratico ed economico – del cumulo è assai evidente.-

Si risparmia tempo, si deposita un solo ricorso (le cui condizioni vengono solo confermate successivamente, ma, diversamente che nel passato, senza l'introduzione di un nuovo giudizio) non si attendono due pronunce, non ci si espone ad un doppio, potenziale, conflitto a distanza di poco tempo, non si paga due volte il contributo unificato (l'avvocato si, per fortuna!)

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