SCRIVERE LA BRUTTA COPIA A MATITA E’ UN SEGNO DI RICONOSCIMENTO. SENTENZA N. 3106/2023 DEL CONSIGLIO DI STATO
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) IL FATTO;
2) I SEGNI DI RICONOSCIMENTO;
3) LA TESI DEL RICORRENTE;
4) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO;
5) CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Un soggetto, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver partecipato ad un concorso interno per l'accesso alla qualifica di commissario, non veniva ammesso perchè un suo elaborato veniva valutato come "non classificato" in quanto lo scritto – piu' precisamente la brutta copia dello stesso - presentava "segni di riconoscimento", vale a dire che più fogli erano scritti a matita.-
Di conseguenza, adiva la Magistratura amministrativa impugnando il provvedimento di esclusione.-
[2]
I SEGNI DI RICONOSCIMENTO
Sono "segni di riconoscimento" quelli che possono permettere l'identificazione del candidato e, quindi, la conseguente violazione della regola dell'anonimato degli elaborati scritti, posta a tutela della par condicio tra i concorrenti.-
Naturalmente, non tutti i "segni" hanno lo stesso valore, basti pensare ad un parola cancellata, ad una parola scritta male, ad uno spazio vuoto nella prima pagina[1], la "scaletta" con gli argomenti da trattare nel compito[2], addirittura l'annotazione dell'orario di inizio e di fine della prova[3], che, il più delle volte sono considerati in maniera neutrale, perché "In tema di concorsi pubblici, non ogni segno astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente, dovendosi mitigare il principio dell'anonimato con quello del buon andamento, sotto il profilo del massimo ampliamento della platea dei partecipanti per innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori".- (Tar Toscana sentenza n. 230/2017).-
Viceversa, (banalmente, si aggiunga) è stata considerata "segno di riconoscimento" la frase "Big ben ha detto stop", aggiunta alla fine di un elaborato (Tar Calabria sentenza n. 2104/2021) oppure l'inserimento del codice fiscale del candidato su una pagina (Tar Catania n. 298/2023).-
In definitiva: La violazione della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici si evince da due elementi: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.-
[3]
LA TESI DEL RICORRENTE
Per il ricorrente sarebbe notoriamente "buona prassi scrivere la "brutta copia a matita e soltanto successivamente ricopiarla in bella a penna" sia durante una qualsiasi prova d'esame "a partire dalla scuola dell'obbligo fino ad arrivare ai concorsi pubblici" e in ogni caso la brutta copia in questione non avrebbe dovuto essere presa in considerazione da parte della Commissione.-
Tale tesi non è stata ritenuta convincente in primo grado, tanto è vero che il Tar Lazio aveva respinto il ricorso.-
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LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Anche per il Consiglio di Stato la tesi non è persuasiva.-
Infatti:
"risulta indimostrata la tesi secondo cui sarebbe notoriamente prassi consolidata quella di predisporre a matita la "brutta copia" degli elaborati anche nelle prove concorsuali, per poi copiare "in bella" utilizzando la penna. Al contrario ciò costituisce senz'altro un'anomalia e in quanto tale consente di rendere astrattamente riconoscibile l'elaborato, così violando la regola dell'anonimato delle prove concorsuali e non si rinviene alcuna ragionevole motivazione per la compilazione a matita della brutta copia di un elaborato concorsuale.-
Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato: "La circostanza che si trattava della brutta copia è del tutto irrilevante, in quanto anche i fogli recanti la brutta copia sono destinati a confluire nella busta contenente l'elaborato del candidato e a fungere da segno di riconoscimento".
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CONCLUSIONI
Come si legge nella sentenza in commento, se è
vero che a giurisprudenza amministrativa ha, diverse volte, ritenuto che i
segni a matita tracciati sugli elaborati non possono essere ritenuti segni di
riconoscimento, in quanto possono essere considerate annotazioni provvisorie di
pensiero successivamente confermate a penna, tuttavia, nel caso di specie, non
si è trattato di meri segni apposti a matita sul foglio dal candidato e
destinati ad essere confermati a penna, ma di 'più fogli' scritti
interamente a matita. Trattasi di un segno grafico-redazionale
sicuramente anomalo, sulla cui idoneità a rendere riconoscibile
l'elaborato si nutre, però, qualche dubbio, perché, potenzialmente,
piu' candidati avrebbero potuto fare lo stesso e, quindi, rendere meno agevole,
se non impossibile, la loro identificazion
NOTE
[1] Si veda T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 03/11/2014, n. 5621.-
[2] Si veda T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 10/10/2014, n. 1178.-
[3] Si veda Cons. giust. amm. Sicilia, 19/05/2023, n. 340.-
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