SANABILE LA NOTIFICA PEC ANCHE SE LE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA SONO IN PDF. CASS. N. 27351/2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) LA QUESTIONE;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
*****
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
📌 1️⃣ La questione: capita spesso che l'avvocato alleghi alle notifiche PEC le ricevute in formato PDF invece che nei formati originali ".eml" o ".msg". 💻😅
⚖️ 2️⃣ La sentenza: la Cassazione ha stabilito che la notifica resta valida se si può dimostrare aliunde che l'atto è stato effettivamente consegnato e ricevuto nei termini di legge. 📩✅
💡 3️⃣ Il principio: trattandosi di nullità (e non di inesistenza), il vizio è sanabile anche con la rinnovazione della notifica, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. 🔄📜⚖️
1️⃣ INTRODUZIONE
È principio ormai consolidato che, in materia di notificazioni a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali previste dalla legge n. 53/1994 (artt. 3-bis, 9 e 19-bis) e dalle specifiche tecniche ministeriali del 2014 — le quali impongono il deposito telematico dell'atto notificato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché l'inserimento dei relativi dati nel file "datiAtto.xml" — comporti la nullità della notificazione.-
Tuttavia, non è raro che, per mera disattenzione o errore tecnico, il
difensore alleghi ricevute di accettazione e consegna in formato PDF
anziché nei formati originari.
La domanda è inevitabile: una simile notifica è irrimediabilmente nulla
oppure può essere sanata?
2️⃣ LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27351/2025, ha fornito una risposta tanto equilibrata, quanto salvifica per il professionista distratto.-
Secondo la Suprema Corte, anche se le ricevute di accettazione e
consegna vengono depositate in formato PDF, la notifica può ritenersi
valida qualora sia possibile dimostrare aliunde — cioè da altri
elementi concreti del processo — che l'atto è stato regolarmente consegnato e
ricevuto nei termini di legge.
In tal caso, trova applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., in forza
del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, con conseguente sanatoria
della nullità.
Ma c'è di più: la Corte ha sottolineato che, trattandosi di nullità e non di inesistenza o inefficacia, il vizio è comunque sanabile, anche mediante la rinnovazione della notifica
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