RSA, ACCOMPAGNAMENTO NON CONTA COME REDDITO, IL COMUNE DEVE INTEGRARE LA RETTA. TAR LECCE N. 169/2026

22.02.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #RSA 🏥 #IndennitàDiAccompagnamento ♿ #ISEE 📊 #PrestazioniAssistenziali 🤝 #Disabilità ⚖️ #DirittiSociali 🛡️ #IntegrazioneRetta 💶 #Comune ❌ #TarLecce 🏛️  #AmministratoreDiSostegno 👩‍⚖️ #IlPeriscopioDelDiritto 🔭 #Avvocato ⚖️  #WelfareState 🇮🇹

INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Il Comune sbaglia
Non può negare o ridurre l'integrazione della retta RSA basandosi sull'indennità di accompagnamento: quella somma non è reddito e non misura la capacità contributiva dell'assistito.

2️⃣ Conta solo l'ISEE 📊
Per valutare quanto deve pagare la persona ricoverata, l'unico parametro legittimo è l'ISEE ⚖️, come previsto dalla normativa e ribadito dal TAR.

3️⃣ Diritti tutelati dal TAR 🏛️
Il TAR Lecce chiarisce che l'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale pura e il Comune deve integrare la retta, senza recuperi né compensazioni future 💶✔️

*****

1️ INTRODUZIONE

La vicenda nasce dal ricovero di una persona totalmente invalida e non autosufficiente presso una RSA nel Comune di Taranto.-
Per l'annualità 2025, l'amministratore di sostegno chiedeva al Comune l'integrazione[1] della retta, come previsto dal sistema di compartecipazione socio-sanitaria.-

Il Comune, però, non solo negava l'integrazione per 13 mesi, motivando così:

  • la beneficiaria percepiva indennità di accompagnamento[2], anche con arretrati;
  • tali somme avrebbero dovuto essere destinate alla copertura dei costi di ricovero;

ma, addirittura, anticipava di voler "recuperare" le maggiori spese sostenute, sospendendo l'integrazione futura.-

La donna, tramite il suo amministratore di sostegno, difesa dall'Avv. Maria Luisa Tezza, impugnava tutto davanti al Tar Lecce.-

2️LA SENTENZA

Il TAR accoglieva il ricorso evidenziando che.

  • l'ISEE è l'unico strumento legittimo per valutare la capacità contributiva dell'assistito;
  • L'indennità di accompagnamento non è reddito.-

Il cuore della decisione sta qui.

Il Tar ricorda che:

  • l'indennità di accompagnamento (L. 18/1980) è prestazione assistenziale pura;
  • non remunera alcuna attività;
  • non incrementa il patrimonio;
  • è esente da IRPEF (art. 34 DPR 601/1973).-

Ma soprattutto:

l'art. 2-sexies D.L. 42/2016 esclude espressamente i trattamenti assistenziali e legati alla disabilità, come appunto la indennità di accompagnamento, dal reddito rilevante ai fini ISEE.-

Di conseguenza, il Comune non può:

  • considerarla reddito;
  • usarla indirettamente per ridurre l'integrazione;
  • "compensarla" con future prestazioni sociali;

ma deve procedere ad integrare la retta.-

NOTE

[1] L'integrazione della retta RSA da parte del Comune è un meccanismo previsto dal sistema di assistenza socio-sanitaria.

In sintesi:

  • La retta RSA è composta da una quota sanitaria (a carico del Servizio Sanitario)
    e da una quota sociale;
  • La quota sociale è a carico dell'ospite, nei limiti della sua capacità economica.-

[2] L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale riconosciuta a chi si trova in condizioni di invalidità totale e non è in grado di deambulare autonomamente oppure necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (mangiare, vestirsi, igiene personale).-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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