RSA, ACCOMPAGNAMENTO NON CONTA COME REDDITO, IL COMUNE DEVE INTEGRARE LA RETTA. TAR LECCE N. 169/2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Il Comune sbaglia ❌
Non può negare o ridurre l'integrazione della retta RSA basandosi sull'indennità di accompagnamento: quella somma non è reddito e non misura la capacità contributiva dell'assistito.
2️⃣ Conta solo l'ISEE 📊
Per valutare quanto deve pagare la persona ricoverata, l'unico parametro legittimo è l'ISEE ⚖️, come previsto dalla normativa e ribadito dal TAR.
3️⃣ Diritti tutelati dal TAR 🏛️
Il TAR Lecce chiarisce che l'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale pura e il Comune deve integrare la retta, senza recuperi né compensazioni future 💶✔️
*****
1️⃣ INTRODUZIONE
La vicenda nasce dal
ricovero di una persona totalmente invalida e non autosufficiente presso
una RSA nel Comune di Taranto.-
Per l'annualità 2025, l'amministratore di sostegno chiedeva al Comune l'integrazione[1]
della retta, come previsto dal sistema di compartecipazione
socio-sanitaria.-
Il Comune, però, non solo negava l'integrazione per 13 mesi, motivando così:
- la beneficiaria percepiva indennità di accompagnamento[2], anche con arretrati;
- tali somme avrebbero dovuto essere destinate alla copertura dei costi di ricovero;
ma, addirittura, anticipava di voler "recuperare" le maggiori spese sostenute, sospendendo l'integrazione futura.-
La donna, tramite il suo amministratore di sostegno, difesa dall'Avv. Maria Luisa Tezza, impugnava tutto davanti al Tar Lecce.-
2️⃣LA SENTENZA
Il TAR accoglieva il ricorso evidenziando che.
- l'ISEE è l'unico strumento legittimo per valutare la capacità contributiva dell'assistito;
- L'indennità di accompagnamento non è reddito.-
Il cuore della decisione sta qui.
Il Tar ricorda che:
- l'indennità di accompagnamento (L. 18/1980) è prestazione assistenziale pura;
- non remunera alcuna attività;
- non incrementa il patrimonio;
- è esente da IRPEF (art. 34 DPR 601/1973).-
Ma soprattutto:
l'art. 2-sexies D.L. 42/2016 esclude espressamente i trattamenti assistenziali e legati alla disabilità, come appunto la indennità di accompagnamento, dal reddito rilevante ai fini ISEE.-
Di conseguenza, il Comune non può:
- considerarla reddito;
- usarla indirettamente per ridurre l'integrazione;
- "compensarla" con future prestazioni sociali;
ma deve procedere ad integrare la retta.-
NOTE
[1] L'integrazione della retta RSA da parte del Comune è un meccanismo previsto dal sistema di assistenza socio-sanitaria.
In sintesi:
- La retta RSA è composta da una quota
sanitaria (a carico del Servizio Sanitario)
e da una quota sociale; - La quota sociale è a carico dell'ospite, nei limiti della sua capacità economica.-
[2] L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale riconosciuta a chi si trova in condizioni di invalidità totale e non è in grado di deambulare autonomamente oppure necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (mangiare, vestirsi, igiene personale).-
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