RISARCITO IL RUNNER AZZANNATO DAI PITBULL, PROPRIETARIO RESPONSABILE ANCHE SE CANI SCAPPATI. TRIBUNALE DI BARI N. 3504/2025

09.11.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA;

3) CONCLUSIONI.-

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Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 🏃‍♂️ Un runner viene aggredito da due pitbull fuggiti da un'azienda agricola, riportando gravi ferite alle gambe e alla schiena.
2️⃣ ⚖️ Il Tribunale di Bari condanna il proprietario dei cani: la responsabilità è oggettiva ex art. 2052 c.c., anche se gli animali sono scappati.
3️⃣ 🐾 Il giudice chiarisce: basta il nesso tra l'animale e il danno, l'unico modo per evitare la condanna è provare un vero caso fortuito.

1️⃣ IL FATTO

Una tranquilla mattina, un podista attraversa la zona rurale di Gravina in Puglia per la consueta corsa tra i sentieri del bosco "Difesa Grande". All'improvviso, due cani di razza pitbull, fuggiti dall'azienda agricola di un privato confinante, gli si avventano contro.-
L'uomo tenta di difendersi, ma viene morso più volte alle gambe e alla schiena, riportando ferite lacero-contuse e un trauma lombare. Solo l'intervento di un automobilista di passaggio riesce a mettere in fuga gli animali, che vengono poi ricondotti nell'azienda da un dipendente del proprietario.-
Le testimonianze, la documentazione sanitaria e le risultanze medico-legali confermano la dinamica dell'aggressione, mentre la proprietà dei cani viene ammessa in atti.-

2️LA SENTENZA

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, non ha dubbi: la responsabilità è del proprietario dei cani, in base all'art. 2052 c.c., che sancisce un principio ormai consolidato:

"Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Responsabilità oggettiva, non colposa

Quella delineata dall'art. 2052 c.c. è una responsabilità oggettiva: non è necessario dimostrare la colpa del proprietario, ma solo il nesso tra il comportamento dell'animale e il danno.-
In altri termini, ciò che rileva non è come si è comportato il proprietario, ma il semplice fatto che l'animale abbia causato un danno.-

L'onere della prova

Il danneggiato deve dimostrare due soli elementi:

  1. l'esistenza del danno;
  2. il nesso causale tra quel danno e il fatto dell'animale.

Una volta assolto tale onere, spetta al proprietario dimostrare il contrario: ossia che il danno è avvenuto per caso fortuito, un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.-

Ma nel caso di specie — sottolinea il Tribunale — nessun elemento di questo tipo è stato fornito: i cani erano di proprietà del convenuto, custoditi nella sua azienda, e nessuna prova è stata prodotta per dimostrare che l'aggressione fosse dipesa da un evento anomalo, da un fatto del terzo o da una colpa esclusiva del danneggiato.-

3️⃣CONCLUSIONI

La decisione è esemplare per chiarezza:

  • non serve dimostrare la colpa del proprietario: basta il nesso tra il cane e l'aggressione;
  • il caso fortuito è l'unica via di esonero, ma deve essere provato in modo rigoroso;
  • il giudice non guarda alla "condotta" dell'animale, bensì al fatto oggettivo che abbia cagionato un danno.-

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