RIFIUTI NEL BIDONE SBAGLIATO, MULTA ANNULLATA AL CONDOMINIO. TRIB. SIRACUSA N. 185/24

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA;
3) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1) La multa al condominio – La Polizia Municipale aveva sanzionato un condominio con un'ordinanza-ingiunzione da 600 euro per aver conferito rifiuti non differenziati nel contenitore del vetro.
2) La decisione del Tribunale – Il Tribunale di Siracusa ha annullato la multa, evidenziando l'assenza di prove che collegassero l'infrazione a un condomino specifico e ribadendo che il condominio non può essere ritenuto responsabile in automatico.
3) Il principio di diritto – Per legittimare una sanzione amministrativa, è necessario dimostrare una condotta colpevole e riconducibile a un soggetto determinato: la responsabilità oggettiva è esclusa dalla Legge 689/1981.
1. INTRODUZIONE
La Polizia Municipale di Siracusa, a seguito di uno specifico controllo, aveva contestato una violazione dell'ordinanza sindacale in materia di raccolta differenziata, sanzionando un Condominio, con un'ordinanza-ingiunzione da 600 euro, per aver conferito rifiuti non differenziati nel contenitore destinato al vetro.-
Il provvedimento sanzionatorio era stato indirizzato al condominio e alla sua amministratrice.-
Già in primo grado, i ricorrenti avevano contestato l'assenza di una prova concreta che collegasse l'infrazione a un condomino specifico, sottolineando che i cassonetti si trovavano in un'area aperta al pubblico, facilmente accessibile anche da estranei.-
Nonostante ciò, il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, confermando la multa. Da qui l'appello al Tribunale civile di Siracusa.
2. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Siracusa aveva accolto l'appello, annullando sia il verbale della Polizia Municipale, che la conseguente ordinanza-ingiunzione, in quanto:
- mancava qualsiasi prova che attribuisse con certezza l'infrazione a un condomino;
- il Condominio non può essere ritenuto automaticamente responsabile solo perché titolare dei cassonetti, in assenza di una condotta colposa o dolosa dimostrata;
- la sanzione era fondata su una presunzione arbitraria di responsabilità oggettiva, in contrasto con l'art. 3 della Legge 689/1981, che richiede responsabilità personale e consapevole per l'illecito amministrativo.
Inoltre, il giudice ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta all'Amministrazione l'onere della prova della violazione e della sua attribuibilità al trasgressore. Nel caso in esame, il Comune non si era nemmeno costituito in giudizio, né in primo né in secondo grado.
3. CONCLUSIONI
Dalla sentenza emerge un principio molto chiaro: non basta che i cassonetti si trovino dentro o fuori dal condominio per attribuire automaticamente la responsabilità all'amministratore o all'intero edificio. Perché scatti la sanzione, serve sempre dimostrare che ci sia stato un comportamento volontario e riconducibile a chi si vuole multare.-.
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