Rifiuta di interrompere la registrazione della seduta del consiglio comunale: è reato. Breve nota alla sentenza n. 28950/2020 della Cassazione

08.05.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO - VIDEO RIPRESA NON AUTORIZZATA

INDICE

· INTRODUZIONE;

· IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE

· GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO.-

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INTRODUZIONE

Uno spettatore durante una seduta del Consiglio Comunale aveva utilizzato un piccolo aggeggio per registrare il consesso, ma il Sindaco, accortosi, gli aveva chiesto di interrompere tale attività, vietata ai sensi dell'art. 7, comma 19, dello Statuto comunale.-

A seguito del rifiuto, il Sindaco, interrompendo la seduta, aveva chiamato i Carabinieri, i quali, una volta intervenuti, avevano invitato, inutilmente, il soggetto a desistere e a conformarsi all'invito del Sindaco.-

All'ennesimo rifiuto, l'astante veniva allontanato dall'aula e deferito all'autorità giudiziaria.-

In primo e secondo grado, lo spettatore "indisciplinato" veniva condannato per aver commesso il reato, previsto e punito, dall'art. 340 codice penale: "Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità[1]"; di conseguenza, ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione di legge, in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p., in quanto non sarebbe stata sua volontà provocare disturbo al regolare svolgimento della seduta, ma era sua intenzione semplicemente di registrare la seduta, ma non di interromperla (evidentemente volontà inconciliabili); infatti, nella seduta venivano in discussione questioni delicate ed era suo interesse registrare le dichiarazioni dei consiglieri per evitare che venissero manipolate; inoltre, alla contestazione del Sindaco, non aveva proferito parola e non aveva arrecato disturbo alla seduta; infine, l'intervento in aula dei Carabinieri, richiesta dal Presidente, configurava un abuso di potere, posto che la mera detenzione del registratore in tasca non costituiva flagranza di reato.-

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IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte, investita dal ricorso, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato risultava estinto per prescrizione.-

Tuttavia, stante la presenza di statuizioni civili, la Corte procedeva all'analisi dei motivi di ricorso.-

La norma dello Statuto comunale - a fronte del principio della pubblicità del consesso - escludeva ogni forma di registrazione audio della seduta consiliare, indipendentemente, cioè, dal mezzo adoperato e dal soggetto che le effettuava, prevedendo in ogni caso il potere autorizzativo da parte del Consiglio.-

Tale potere discende dall'art. 38, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali, che attribuisce ai Comuni autonomia funzionale ed organizzativa ed è in sintonia con le direttive date dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 23 aprile 2003 in ordine alla registrazione delle sedute dei consigli comunali per finalità non istituzionali[2].-

Sicché, anche, per la Cassazione la registrazione non era autorizzata.-

La pubblicità delle sedute non implica, infatti, la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi (Corte di Cassazione n.5128/2001, ove si afferma la legittimità di un regolamento consiliare che vieta di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione).-

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, quello attinente al dolo, la Suprema Corte confermava le pronunce dei primi due gradi, evidenziando la consapevolezza del ricorrente di continuare a registrare nonostante l'invito del Sindaco a spegnere l'apparecchio e la sua persistenza nel voler - senza alcuna autorizzazione - tenere il comportamento non consentito.-

Di conseguenza, se da un lato non vi era alcuno spazio per una pronuncia assolutoria dell'imputato, dall'altro vi era la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.-

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GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

La particolarità della fattispecie permette una veloce analisi del reato contestato.-

Il bene giuridico tutelato è da identificarsi nel buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione, garantito dalla continuità e dalla regolarità della prestazione di servizi pubblici e di pubblica necessità.-

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, "Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio".- (Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/04/2013, n. 39219) "l'illecito risulta dunque integrato anche in presenza di un mero dolo eventuale" (C., Sez. VI, 17.9-20.10.2020, n. 28950; C., Sez. VI, 18.9-9.10.2020, n. 28213).-

Ancora, sotto il profilo dell'elemento soggettivo:

  • "L'elemento piscologico del dolo deve investire, pertanto, in via diretta o anche solo eventuale, la volontà del soggetto che si verifichi l'evento negativo proibito e punito dalla legge penale. Occorre, dunque, la coscienza e volontà dell'evento lesivo, ovvero della conseguenza negativa vietata". (Tribunale Napoli Sez. I, 25/01/2016);
  • "Quanto all'elemento psicologico, è richiesto non necessariamente il dolo diretto ovvero l'intenzionalità della condotta contraria alle norme di legge, ma anche il dolo indiretto o eventuale da intendersi come accettazione del rischio che una determinata condotta posta in essere durante l'orario di lavoro possa cagionare l'evento dell'interruzione e della turbativa". (Tribunale Trento, 22/03/2014);
  • "Per la configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. Non è pertanto necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del servizio, sussistendo il reato in discorso anche nell'ipotesi in cui l'agente si renda conto che il proprio comportamento potrebbe cagionare un tale risultato e ciononostante agisca, a costo di determinare, con la propria condotta, l'evento lesivo" (Tribunale Firenze Sez. I, 13/11/2012).-

In conclusione, è necessario riportare che con l'art. 7, 1° co., lett. b, D.L. 14.6.2019, n. 53, è stato introdotta nel nostro ordinamento una nuova aggravante (speciale ad effetto speciale) del reato in esame , punita con la reclusione fino a due anni, che è integrata quando «la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico»; di conseguenza, si può certamente affermare che allo spettatore, di cui sopra, è andata bene, perché, oggi come oggi, avrebbe rischiato una pena molto più severa.-


[1] Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni .

[2] Vale a dire che se la registrazione è effettuata per fini esclusivamente personali, i dati non devono essere destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, mentre quando invece è effettuata per scopi diversi, gli interessati devono essere posti previamente in condizione di essere informati.-

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