RETTE RSA DI PAZIENTI CON ALZHEIMER A CARICO DEL SSN. CDA MILANO N. 1644/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) IL PROVVEDIMENTO;
3) CONCLUSIONI.-
*****
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Il problema
👵🧠
Famiglie alle prese con l'Alzheimer e la demenza senile si vedono chiedere
dalle RSA rette mensili di notevoli importi.
2️⃣ La sentenza
⚖️📜
La Corte d'Appello di Milano (n. 1644/2025) stabilisce che il costo del
ricovero per patologie neurodegenerative è a carico del SSN, perché si
tratta di prestazioni sanitarie incluse nei LEA.
3️⃣ Le conseguenze
🚨💰
Migliaia di famiglie potrebbero chiedere il rimborso delle rette pagate. Ma
serve una norma nazionale chiara per evitare disuguaglianze e contenziosi
futuri.
1. INTRODUZIONE
Ogni giorno in Italia migliaia di famiglie convivono con il dramma di una diagnosi di Alzheimer o di demenza senile. Una sfida non solo affettiva, ma anche economica. Il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)[1], spesso inevitabile per garantire cure adeguate, diventa catastrofico per molti nuclei familiari, costretti a fronteggiare richieste di pagamento per cifre molto elevate.-
È quanto accaduto a una famiglia lombarda, destinataria di una richiesta di oltre 26.000 euro da parte della Direzione di un a Rsa, per il ricovero dell'anziana madre affetta da demenza senile e gravi patologie. In primo grado, il Tribunale di Milano aveva stabilito che la famiglia fosse tenuta al pagamento integrale della retta.-
2. LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO
Con la sentenza n. 1644/2025, la Corte d'Appello di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia, stabilendo un principio chiaro: il costo del ricovero dei pazienti affetti da patologie neurodegenerative in RSA deve essere coperto dal Servizio Sanitario Nazionale[2], tramite le Aziende Sanitarie Locali.-
La Corte si è così allineata all'orientamento già delineato dalla Cassazione, che negli anni scorsi aveva affermato la natura sanitaria della prestazione resa a questi pazienti, distinguendola da quella meramente "alberghiera" o assistenziale[3]. Se la prestazione è sanitaria – e dunque riconducibile a livelli essenziali di assistenza (LEA)[4] – non può essere posta a carico delle famiglie.-
3. CONCLUSIONI
La sentenza della Corte d'Appello di Milano apre un varco per migliaia di ricorsi da parte di parenti che in passato hanno pagato rette ora considerate indebite. Ma non chiude del tutto la partita. Restano nodi economici e organizzativi aperti: chi coprirà i costi per le RSA? Quale sarà la reazione delle strutture sanitarie? Alcune, in passato, hanno reagito rendendo più difficile l'accesso a chi non poteva garantire pagamenti immediati.-
Serve ora una norma nazionale chiara e uniforme, che faccia chiarezza su criteri, modalità di accesso e ripartizione dei costi tra sanità pubblica e strutture accreditate.-
NOTE
[1] Le RSA sono strutture sociosanitarie destinate all'accoglienza di persone non autosufficienti, in particolare anziani, che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa continuativa. Oltre alle cure sanitarie, offrono anche servizi alberghieri e assistenziali (come vitto, alloggio, igiene personale). Il ricovero può essere temporaneo o a lungo termine.-
[2] Il SSN è il sistema pubblico italiano che garantisce l'accesso universale e gratuito, o con partecipazione alla spesa, alle cure mediche e sanitarie.-
[3] Qualche precisazione:
Prestazione sanitaria:
Finalità: Cura e assistenza per patologie (es.
Alzheimer, demenza).
Contenuto: Terapie, farmaci, riabilitazione, monitoraggio medico.
Chi paga: Servizio Sanitario Nazionale (SSN), perché rientra nei LEA.-
Prestazione alberghiera o assistenziale:
Finalità: Supporto quotidiano non medico.
Contenuto: Vitto, alloggio, pulizie, aiuto generico.
Chi paga: Famiglia dell'ospite, perché è a carico privato.
[4] I LEA sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire gratuitamente o tramite ticket a tutti i cittadini, con le risorse pubbliche disponibili. Includono l'assistenza ospedaliera, ambulatoriale, domiciliare e sociosanitaria, comprese – come ha chiarito la giurisprudenza – le cure necessarie ai pazienti affetti da patologie croniche e degenerative, anche quando erogate all'interno di una RSA.-
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