REQUISITI PER IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.  CASS. N. 509/2023

01.03.2024
l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - TSO - REQUISITI - CASS. N. 509/2023 - 

INDICE

1)IL FATTO;

2)CENNI SUL TSO;

3)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

4)LA MASSIMA.-

*****

[1]

IL FATTO

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte - avente ad oggetto il risarcimento del danno richiesto da un soggetto, a suo dire, sottoposto senza motivo ad un trattamento sanitario obbligatorio – offre la possibilità di fare luce proprio su questo istituto in relazione ad una malattia mentale.-

[2]

CENNI SUL TSO

Il trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato con la sigla T.S.O.) è un trattamento di natura sanitaria, applicato in Italia, in cui una persona viene sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà.-

(A)

SI PUO' FARE A MENO DEL CONSENSO DEL PAZIENTE?

Se la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost, esistono tuttavia alcune condizioni nelle quali si può prescindere dal consenso del paziente – che comunque deve essere ricercato - e tra queste, appunto, ci sono le quelle previste dagli artt. 34 e 35 della Legge 833/78 sui Trattamenti Sanitari Obbligatori.-

(B)

TSO PER MALATTIA MENTALE

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale prevede che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solamente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:

a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi necessari;

c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.-

(C)

LA PROCEDURA

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio richiede una specifica procedura, attivata da parte di un medico che verifica e certifica l'esistenza:

- dell'intervento di altro medico, dipendente pubblico, generalmente specialista in psichiatria;

- dell'emanazione da parte del Sindaco dell'ordinanza esecutiva (entro 48 ore);

- della notifica al Giudice Tutelare (entro 48 ore), che provvede a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al Sindaco.-

(D)

LA DURATA

La durata del provvedimento è di 7 giorni, con possibilità di proroga se persistono le tre condizioni necessarie (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare) o di cessazione se anche solo una delle condizioni viene meno (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare).

[3]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Nel caso di specie, era stato attivato il TSO ad un soggetto, affetto da un disturbo delirante cronico in fase di scompenso, dopo che egli aveva ripetutamente rifiutato gli interventi terapeutici proposti, nella comprovata sussistenza dei tre presupposti poc'anzi indicati. Il paziente, inoltre, veniva trattenuto presso i locali della struttura ove si era recato in ragione della sua condizione psichica; il provvedimento di trattenimento veniva proposto da un dottore e convalidato da un altro ed il trattamento veniva ordinato dal Sindaco ed infine convalidato dal giudice Tutelare.-

Di conseguenza, in quanto rispettata la procedura, nessun risarcimento era ipotizzabile.-

[4]

LA MASSIMA

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, se pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente - ed ove queste lo consentano - per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario. Si può intervenire con un Trattamento Sanitario Obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni, ovvero l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti e l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.-

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