RELAZIONE INVESTIGATIVA PROVA DEL TRADIMENTO NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE. CASS. 4038/2024

27.02.2024
l'immagine è puramente illustrativa
l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: SEPARAZIONE - ADDEBITO - INVESTIGATORE PRIVATO - INFEDELTA' CONIUGALE - DIVORZIO - CASS. N. 4038/2024 - GIURISPEDIA 

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

La relazione dell'investigatore privato può essere utilizzata, nel giudizio di separazione, come prova della infedeltà e, quindi, dell'addebito della stessa?

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione, con la pronuncia n. 4038/2024[1], la risposta è assolutamente positiva.-

Nel caso di specie, un marito – venuto a conoscenza della infedeltà della moglie attraverso una lettera anonima – incaricava un investigatore privato di condurre delle indagini, all'esito delle quali il tradimento veniva confermato; di conseguenza, l'uomo – assistito dall'avv. Francesco Logoluso – chiedeva, in giudizio, l'addebito della separazione[2], producendo la relazione scritta dell'investigatore.-

Viceversa, l'ex moglie assumeva che le relazioni investigative costituissero prove a tutti gli effetti solo a condizione che l' investigatore fosse escusso nel contradditorio fra le parti come testimone, cosa che nel caso di specie non si era verificata.-

Per la Suprema Corte – per orientamento ormai consolidato - la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., come argomento di prova, avente, cioè, valore indiziario, ma da valutare unitamente ad altri elementi probatori.-

La novità della pronuncia in commento è che la relazione investigativa, seppure contestata, è stata considerata utilizzabile (sebbene, come detto, come argomento di prova), senza l'audizione dell'investigatore come testimone[3].-

NOTE

[1] E' possibile consultare questa (ed altre) sentenze sulla Banca Dati di "Giurispedia",  a cura della Duepuntozero Edizioni

[2] Sia in primo grado il Tribunale di Trani, che in sede di appello quello di Bari, avevano accolto la richiesta dell'uomo ritendendo provato l'addebito della infedeltà.-

[3] Fino a circa dieci fa veniva ritenuto necessario escutere l'investigatore privato in ogni caso; poi il Tribunale di Milano, sez. IX civ., sentenza 1 luglio 2015 (Pres. est. Gloria Servetti), con ogni probabilità il primo ad invertire la rotta, aveva introdotto l'orientamento per il quale l'investigatore privato doveva essere sentito solo in caso di contestazione della relazione da parte del coniuge contro il quale veniva prodotta.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare gratuitamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)