REGISTRO ELETTRONICO IGNORATO, BOCCIATURA CONFERMATA. TAR PERUGIA N. 674/2025

20.10.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) IL FATTO;

2) REGISTRO ELETTRONICO COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA;

3) LA DECISIONE DEL TAR UMBRIA;

4) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

📌 1️⃣ Il fatto: uno studente di prima media viene bocciato dopo numerose insufficienze; i genitori ricorrono sostenendo scarsa comunicazione da parte della scuola.

💡 2️⃣ Il nodo: tutte le segnalazioni e i richiami erano presenti sul registro elettronico, che però i genitori non avevano mai consultato.

⚖️ 3️⃣ La decisione: il TAR Umbria respinge il ricorso: il registro elettronico è oggi lo strumento ufficiale di comunicazione scuola–famiglia. Ignorarlo non giustifica la mancata conoscenza degli avvisi.

1️ IL FATTO

C'è chi controlla il registro elettronico come fosse la Borsa di Wall Street, e chi invece lo apre solo quando arrivano le pagelle, e con la stessa faccia di chi scopre di aver perso tutto in un investimento azzardato.-

Nel caso in commento, la vicenda ha dell'incredibile (ma anche del prevedibile, a dire il vero): un alunno di prima media non è stato ammesso alla classe successiva dopo aver collezionato ben cinque insufficienze.-
I genitori, indignati, hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che la scuola non avesse attivato strumenti di recupero adeguati e che le comunicazioni non fossero state chiare o sufficienti.-

Eppure, dalle carte è emerso un dettaglio che fa più male di un 4 in matematica: tutte le segnalazioni erano state regolarmente pubblicate sul registro elettronico.
Solo che… nessuno le aveva lette.-

2️REGISTRO ELETTRONICO CME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

Negli ultimi anni, il registro elettronico ha sostituito il vecchio libretto delle giustificazioni e le comunicazioni cartacee. Non si tratta di un servizio accessorio, ma dello strumento ufficiale di dialogo scuola-famiglia, come ribadito da numerose pronunce amministrative.-

La giurisprudenza ha chiarito che, se i genitori non consultano il registro, non possono poi lamentare di non essere stati informati. In altre parole: l'onere della scuola è caricare tempestivamente avvisi e note, l'onere della famiglia è leggerli con costanza.-

3️⃣ LA DECISIONE DEL TAR UMBRIA

Il Collegio ha respinto il ricorso, osservando che:

  • l'alunno aveva riportato insufficienze già dal primo quadrimestre;
  • la scuola aveva attivato corsi pomeridiani di recupero, ma la famiglia lo aveva iscritto solo a quello di italiano, ignorando matematica e altre materie critiche;
  • i genitori avevano fatto scarso uso dei colloqui con i docenti e non avevano letto con regolarità le annotazioni sul registro elettronico.-

4️⃣CONCLUSIONI

Naturalmente, lo si precisa a scanso di creare equivoci, l'alunno non è stato bocciato perché i genitori non hanno controllato il registro elettronico – sarebbe troppo anche per questa società ipertecnologica – ma per il rendimento scolastico insufficiente.-

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