PROF DI MATTINA, AVVOCATO DI POMERIGGIO: LA CASSAZIONE METTE I PALETTI

22.08.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

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INDICE

1) IL FATTO

2) LA SENTENZA

3) CONCLUSIONI

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Il caso: un professore-avvocato viene sospeso per aver patrocinato cause contro il Ministero dell'Istruzione, nonostante fosse autorizzato 📚👩‍⚖️

2️⃣ La Cassazione: nessuna incompatibilità automatica tra insegnamento e professione forense; l'autorizzazione resta valida finché non viene formalmente revocata ⚖️✍️

3️⃣ Il messaggio: libertà per i docenti-avvocati sì, ma sempre con trasparenza, assenza di conflitto di interessi e rispetto delle regole ✅🤝

1️ Il fatto

Un insegnante della scuola pubblica, che nel tempo libero indossava anche la toga dell'avvocato, si è trovato nei guai: dieci giorni di sospensione per aver seguito alcune cause contro il Ministero dell'Istruzione, suo stesso datore di lavoro.-
Il Dirigente Scolastico (ex Preside) era a conoscenza che il docente esercitasse la professione forense e non aveva mai revocato l'autorizzazione già concessa, ma di fronte a quelle cause "scomode" era scattata la contestazione disciplinare.-
Il professore-avvocato non si è arreso e ha portato la vicenda in Tribunale.-

2️ La sentenza

Con l'Ordinanza n. 12204/2025, la Cassazione ha dato ragione al docente.-
I giudici hanno chiarito che:

  • Nessuna incompatibilità automatica esiste tra insegnamento e professione forense, anche se il legale si trova a patrocinare contro il Ministero dell'Istruzione;
  • L'autorizzazione del dirigente scolastico fa fede finché non viene formalmente revocata: non basta un "malumore" del Dirigente Scolastico una richiesta di chiarimenti per bloccare il docente;
  • Le sanzioni disciplinari devono poggiare su regole esplicite, non su divieti impliciti introdotti a posteriori.-

Attenzione, però: la Cassazione ha ricordato che il conflitto di interessi resta sempre vietato.-
Quindi sì alle cause contro l'Amministrazione, ma non se riguardano direttamente l'Istituto di appartenenza o situazioni in cui l'insegnante/avvocato ha un interesse personale diretto.-

3️ Conclusioni

Questa decisione offre un messaggio chiaro:

  • I docenti-avvocati possono continuare a esercitare la libera professione, purché abbiano un'autorizzazione valida e rispettino orari, decoro e imparzialità;
  • Le scuole, dal canto loro, devono rilasciare autorizzazioni precise e, se necessario, revocarle in modo formale, evitando di "inventare" divieti dopo i fatti.-

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