PRESCRIZIONE DI 5 ANNI PER IL CANONE RAI. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA TARANTO N. 994/2023

28.12.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: CANONE RAI - PRESCRIZIONE - QUINQUENNALE - DECENNALE - CORTE TRIBUTARIA TARANTO N. 994/2023 - 

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI TARANTO;

3) L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE.-

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[1]

LA QUESTIONE

Canone Rai non pagato, quale è il termine di prescrizione?

Sul punto si segnala una interessante pronuncia[1] della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, a firma del Presidente della Prima Sezione Dott. Massimo Brandimarte.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI TARANTO

La Corte di Giustizia Tributaria di Taranto, con la decisione in commento, ha ritenuto applicabile – richiamando la sentenza n. 1053/1997 del Tar Lazio - al pagamento del canone rai, il termine prescrizione quinquennale.-

[3]

L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Sul punto è da segnalare un contrasto di orientamenti fra la Corte tarantina e la Suprema Corte.-

Infatti, se per la giustizia tributaria jonica il termine prescrizionale è quinquennale (fedele a precedente pronuncia, la n. 673/2017 dell'allora Comm. Trib. Puglia Prov. Taranto, n. 673/2017), viceversa, per la Suprema Corte, da ultimo le sentenze n. 17234/2023 e n. n. 33213/2023 – che hanno assimilato il canone rai ad Irpef ed IVA - è applicabile il termine prescrizionale decennale.-

Per la Cassazione: "l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.".- (di qui l'applicazione del termine prescrizionale più lungo)

Per la Corte di Giustizia Tributaria di Taranto: "il canone rai va pagato annualmente ed ogni anno l'obbligazione è predeterminata per legge e prescinde persino dalla posizione reddituale dell'obbligato, a differenza delle imposte erariali, in cui gli elementi costitutivi dell'obbligazione dipendono invece da un'autonoma dichiarazione e dal reddito prodotto, che può variare di anno in anno" (da qui, il regime prescrizionale relativo ad una obbligazione ripetitiva).-

NOTE

[1] A definizione di una questione sottoposta da un soggetto rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mappa, specializzato in diritto tributario.-


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