POSITIVO ALLA COCAINA, NO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SENZA PERICOLO CONCRETO.

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣INTRODUZIONE
2️⃣ LA SENTENZA
3️⃣ CONCLUSIONI
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1️⃣ Test positivo alla cocaina: non basta da solo
La semplice positività alla cocaina, emersa dopo un controllo, non è automaticamente sufficiente per sospendere la patente: occorre verificare se vi fosse una reale alterazione psicofisica alla guida. 🧪🚗⚠️
2️⃣ Mancavano prove concrete di pericolo
Nel caso deciso dal Giudice di Pace di Sala Consilina, non risultavano dimostrati né l'assunzione recente della sostanza, né lo stato di alterazione del conducente, né un concreto rischio per la sicurezza stradale. ⚖️🔍🚦
3️⃣ Patente salva, ma nessun "via libera" alla droga alla guida
Il decreto prefettizio di sospensione è stato annullato, ma la sentenza non legittima affatto la guida dopo l'assunzione di stupefacenti: ribadisce solo che servono accertamenti seri, completi e proporzionati. 🏛️🛡️
1️⃣ INTRODUZIONE
La sola positività alla cocaina, emersa dopo un controllo delle Forze dell'Ordine, può bastare per giustificare il provvedimento di sospensione della patente di guida?
O, prima di adottare un provvedimento così grave, è necessario verificare se quella positività sia realmente indicativa di un'assunzione recente, di una concreta alterazione psicofisica del conducente e di un effettivo rischio per la sicurezza stradale?
La questione è delicata e si inserisce in un quadro normativo oggi modificato dalla legge n. 177/2024, che ha inciso sull'art. 187 C.d.S., sostituendo il riferimento alla guida "in stato di alterazione psico-fisica" con quello alla "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti", nonché la sentenza n. 10/2026 della Corte Costituzionale, che, pur salvando l'appena richiamata norma, ha chiarito che non può essere punito chiunque abbia assunto una sostanza in un momento qualsiasi della propria vita e poi si sia messo alla guida, ma occorre che la condotta abbia creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.-
Su questo punto interviene la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n. 120/2026, pubblicata il 17 aprile 2026.-
2️⃣ LA SENTENZA
Nel caso esaminato, il ricorrente – assistito dall'avv. Nicola Colucci - aveva impugnato il decreto con cui la Prefettura aveva disposto la sospensione della patente per un anno, dopo un verbale dei Carabinieri per violazione dell'art. 187 C.d.S.-
La Prefettura non si era costituita in giudizio e non depositava, nei termini di legge, la documentazione posta a fondamento del provvedimento, restando contumace.-
Il Giudice, pertanto, ha deciso sulla base dei soli atti prodotti dal ricorrente.
Da tali atti emergeva la positività alla cocaina, ma non risultavano provati né lo stato di alterazione[1], né la concreta pericolosità alla guida del conducente.-
Il Giudice ha evidenziato, inoltre, che dal referto del pronto soccorso non emergeva prova che la sostanza fosse stata assunta poco prima, e che mancava un accertamento di secondo livello[2] idoneo a sorreggere il provvedimento.-
Per tali ragioni, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e annullato il decreto prefettizio di sospensione della patente.
3️⃣ CONCLUSIONI
In conclusione, la sola positività alla cocaina emersa da un controllo non è sufficiente per disporre la sospensione della patente di guida.-
Sebbene il test positivo sia un presupposto necessario per la contestazione, esso deve essere obbligatoriamente corroborato da elementi sintomatici concreti, rilevati al momento del fatto, che dimostrino in modo inequivocabile che il conducente si trovava in un effettivo stato di alterazione psicofisica, tale da compromettere la sicurezza della guida.-
La sentenza, naturalmente, non va letta come un "via libera" alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.-
NOTE
[1] Ad esempio:
- Stato confusionale
- Occhi sbarrati o arrossati
- Eloquio sconnesso o altre anomalie comportamentali.
[2] Per "accertamento di secondo livello" deve intendersi l'analisi tossicologico-forense di conferma, successiva al test rapido iniziale. Non è il semplice screening effettuato su strada, ma un controllo tecnico più approfondito, eseguito da laboratori specializzati su campioni biologici idonei, volto a verificare l'attendibilità della positività, la natura della sostanza rilevata e il suo possibile collegamento temporale con la guida.

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