PLURIME VIOLAZIONI ZONA ZTL UNICA SANZIONE. ORDINANZA PREFETTURA DI LECCE

11.03.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ZTL - CUMULO GIURIDICO - ART 198 CDS - 

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) L'ORDINANZA DELLA PREFETTURA DI LECCE:

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

[INTRODUZIONE]

E' assai frequente che l'automobilista acceda più volte, in tempi diversi, ma a breve distanza, in una zona a traffico limitato (ztl), commettendo quindi una serie di infrazioni tutte sanzionabili autonomamente ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, C.d.S..-

In questo caso è possibile applicare il principio del cumulo delle infrazioni, disciplinato dall'art. 198 del Cds[1]?

[2]

IL FATTO

Un soggetto, cui venivano contestate ben 23 infrazioni, tutte commesse nel mese di Agosto 2023, per aver transitato nelle ZTL in assenza di apposito permesso, impugnava[2] tali provvedimenti avanti al Prefetto di Lecce, competente per territorio, chiedendo l'applicazione del beneficio del cumulo giuridico, poc'anzi descritto.-

[3]

L'ORDINANZA DELLA PREFETTURA DI LECCE

Con ordinanza emessa il 25 Gennaio 2024 e notificata qualche giorno fa, la Prefettura di Lecce, nella persona del Vice Prefetto aggiunto Dott.ssa Guendalina Federico, ha accolto il ricorso, annullando ben 22 dei 23 verbali contestati per transito nelle ZTL in assenza di apposito permesso, applicando la sanzione pecuniaria[3] prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ai sensi dell'art. 198, comma 1 del CdS, considerandole come unica condotta, anche perché commesse in un breve lasso di tempo, nel mese di Agosto e, tutte, anteriormente alla notifica del primo verbale.-

[4]

CONCLUSIONI

Il provvedimento in commento risolve, positivamente, quella che, a parere dello scrivente, sarebbe stata una sanzione ingiusta; sul punto si riporta un passo della sentenza n. 2567/2022 del Giudice di Pace di Firenze, Dott.ssa Sonia Salerno, in relazione alle multe seriali: "cioè quelle non immediatamente contestate, per le quali il trasgressore si rende conto di aver commesso una serie di infrazioni uguali soltanto dopo aver ricevuto la notifica. […] si ritiene che in questo modo non sia stata esercitata la funzione educativa della sanzione quanto piuttosto quella punitiva. Ne consegue che i verbali impugnati vadano annullati ad eccezione del primo in ordine di tempo […].-

L'ordinanza della Prefettura leccese – seppure in conformità con un certo orientamento giurisprudenziale crescente, ma ancora minoritario – è importante perché si oppone a quello maggioritario[4], (quest'ultimo) aderente alla interpretazione restrittiva del decreto n. 68/2022 (c.d. Decreto Mims) e cioè della non applicabilità dell'art. 198 e 198 bis[5] cds alle condotte contestate nella fattispecie.-

Naturalmente, l'applicazione dell'istituto del cumulo non è automatico, ma è necessario proporre ricorso al Prefetto, come nel caso di specie, oppure all'Ufficio del Giudice di Pace, competente per territorio.-

NOTE

[1] Che tanto recita: "Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.".-

[2] Assistito dall'Avv. l'Avv. Alfredo Matranga dello studio legale Matranga

[3] In pratica, pagando "solo" circa 200 euro, piuttosto che gli oltre 2000, risultanti dalla somma delle infrazioni.-

[4] Anche se quello dominante ritiene inapplicabile il cumulo (ex plurimis Trib. di Monza n. 2983/2023 e n. 2676/2023, Trib. Pistoia n. 399/2023 e Trib. di Pisa n. 615/2023).-

[5] Che, introdotto dal predetto decreto, prevedeva l'applicabilità della unificazione solo alle sanzioni riguardanti esclusivamente requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione del veicolo (come ad esempio la mancata copertura assicurativa o la mancata revisione) e non violazioni di condotta, come l'eccesso di velocità o il transito nella ztl.-

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