PHISHING SULLA POSTEPAY E GLI ONERI A CARICO DELLE PARTI. GDP ROMA N. 17323/2023

17.10.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: PHISHING - POSTEPAY - BLOCCO CARTA - DECRETO LEGISLATIVO N. 11/2010

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA.-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto[1] si rivolgeva al Giudice di Pace di Roma, chiedendo la restituzione della somma di circa 5.000 euro, oggetto di una operazione non autorizzata, fraudolenta, di phishing, sulla propria Postepay-

In particolare, il ricorrente, dopo aver ricevuto sul proprio smartphone un messaggio contenente il riepilogo della suddetta operazione, tempestivamente chiedeva - al gestore Poste Italiane - il blocco della carta, dopodiché presentava formale querela.-

[2]

LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della Dott.ssa Maria Teresa Narciso, accoglieva la domanda, con una sentenza che, seppure aderente all'orientamento uniforme (da ultimo Cass. n. 13204/2023) merita di essere analizzata perché riepiloga quali sono gli oneri a carico della parti in situazioni simili.-

Il soggetto che scopre una operazione non autorizzata, di frode informatica bancaria, sul proprio conto corrente, carta di credito o postepay che sia, per prima cosa deve rivolgersi all'ente emittente o al proprio gestore per bloccare ogni tipo di attività; successivamente, è sempre consigliabile presentare formale querela.-

Tale obbligo è previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 11/2010.-

Viceversa, sul prestatore dei servizi di pagamento il duplice onere di provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione del cliente e l'inadempimento doloso o gravemente colposo dello stesso fruitore[2].-.

Nel caso di specie, se da un lato il titolare della postepay, come detto, era stato molto diligente e tempestivo nell'assolvere il proprio obbligo (di richiesta di blocco carta e di denuncia all'autorità competente), dall'altro, in giudizio, la prestatrice di servizi non era riuscita a soddisfare l'onere di provare la propria diligenza nell'impedire le predette operazioni fraudolente, né, tanto meno, un comportamento doloso o colposo del fruitore.-

NOTE

[1] Assistito dall'Avv. Biagio Campana, che si ringrazia per aver messo a disposizione il provvedimento.-

[2] La responsabilità della banca o, in questo caso, delle Poste viene meno solo nel momento in cui si riesce a dimostrare che il prelievo non autorizzato è avvenuto perché il titolare del conto o della carta non ha custodito correttamente le credenziali di accesso.-

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