PER LA SUPREMA CORTE ORGANIZZARE UN RAVE PARTY NON E’ REATO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 36228/2017

25.08.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: RAVE PARTY - ART 17 COSTITUZIONE - ART 68 TULPS

INDICE

1) PREMESSA;

2) IL FATTO;

3) IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

[1]

PREMESSA

Negli ultimi giorni molto clamore ha provocato il "rave party" organizzato a Viterbo, "smantellato" solo dopo una settimana, e con grande difficoltà, da parte delle Forze dell'Ordine.-

La domanda sorge spontanea, organizzare un rave party è reato?

Potrebbe sembrare strano, ma per la Cassazione - con una pronuncia di qualche anno fa, ma ancora attuale - organizzare un rave party non costituisce reato, sebbene con delle - doverose - precisazioni, che qui di seguito si affronteranno.-

[2]

IL FATTO

Un soggetto era stato condannato dal Tribunale di Pisa per avere organizzato, in concorso con altre persone non identificate, senza alcuna autorizzazione, un «rave party» in luogo pubblico, in violazione dell'art. 68 T.U.L.P.S.[1], essendo stato colto al mattino nell'atto di caricare su un furgone, dal medesimo noleggiato, apparecchi audio impiegati per la diffusione sonora; ricorreva in Cassazione, sostenendo il difetto dell'imprenditorialità della condotta e la mancata apertura al pubblico del terreno, ove si era svolta la festa privata cui egli aveva partecipato.-

[3]

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE

Preliminarmente, appare utile riportare la definizione[2] di "rave party" presente su wikipedia: "I free party, comunemente chiamati anche rave party o rave (e teknival nel caso di eventi di più giorni con più soundsystem) sono manifestazioni musicali autogestite nate alla fine degli anni ottanta, dall'accesso completamente libero e gratuito per chiunque. Caratterizzate dal ritmo incalzante della musica, principalmente tekno, techno, goa, acid house, jungle, drum & bass o psy-trance, e dagli stravaganti ambienti allestiti, performance di artisti, giocolieri e giochi di luce, si tengono solitamente in spazi isolati, per esempio all'interno di aree industriali abbandonate o in grandi spazi aperti, come campi, cave, boschi e foreste, con durata variabile da una notte fino a più di una settimana. L'esperienza di queste manifestazioni risponde all'esigenza di affermare una zona diversa dalle dinamiche imposte dalle istanze economiche, amministrative e istituzionali che regolano la quotidianità dello spazio "pubblico" e di chi lo attraversa".-

Sono evidenti i tratti caratteristici: l'autogestione, l'accesso libero e gratuito, l'utilizzo di spazi isolati e la durata prolungata.-

Uno di questi elementi, l'accesso libero e gratuito - vale a dire la mancanza dell'attività imprenditoriale e dello scopo di lucro - è alla base del percorso giuridico della sentenza in commento.-

La Nostra Carta Costituzionale riconosce, attraverso l'art. 17[3], la libertà di riunione ad ogni singolo cittadino.-

Se vi è attività imprenditoriale, tali riunioni possono subire limitazioni, a norma dell'art. 41 della Costituzione[4], che tutela la iniziativa economica privata; si pensi ad una riunione, avente per oggetto uno spettacolo o una manifestazione sportiva, indetta da un soggetto nell'esercizio della sua attività imprenditoriale; in tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa.-

Viceversa, se manca lo scopo di lucro, come detto l'art. 17 della Costituzione, garantisce il diritto di riunione senza obbligo di preavviso, né di autorizzazione.-

Nella pronuncia in esame, la Cassazione precisava che Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S., in quanto, unitamente all''art. 666 c.p[5]., violativi dell'art. 17 della Costituzione, nella parte in cui si riferivano a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale.-

Sotto un profilo giuridico/fattuale, i rave party sono sicuramente delle riunioni in luoghi aperti al pubblico e, salvo prova contraria, non aventi finalità imprenditoriali e/o di lucro e, per questo nella sentenza in commento - al momento l'unica di legittimità sul punto[6] - sottoposti alle garanzie di libertà previste dall'art. 17 della Costituzione: per questo, nel caso di specie, la Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza di condanna perché il fatto non sussisteva.-

[4]

CONCLUSIONI

Se organizzare, o partecipare ad un, "rave party", rientra nel più ampio diritto di libertà di riunione, è inevitabile che a tali attività possano essere collegate - e, quasi, sempre avviene - delle ipotesi di condotte penalmente rilevanti come, ad esempio, l'invasione della proprietà privata[7], prevista e punita dall'art. 633 cp[8], l'abbandono di rifiuti, finanche la cessione di sostanze stupefacenti o la violazione della normativa in tema di immissioni rumorose.-


[1] Che, al primo comma, tanto prevede: "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".-

[2] Interessante la differente definizione data dalla Cassazione "[....] rave-party, cioè una festa di giovani che notoriamente costituisce occasione per il consumo di sostanza stupefacente [...]" (Cass. 37315/2012)

[3] Che tanto prevede:

"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".-

[4] Che tanto prevede:

"L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".-

[5] "Realizza il fatto integrativo della fattispecie di cui all'art. 666 chi, senza licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico dia spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura o apra circoli o sale da ballo o di audizione. È spettacolo qualunque rappresentazione artistica - teatrale, cinematografica, televisiva - che si svolga innanzi a un pubblico (Fiandaca). Più ampio il concetto di trattenimento, che ricomprende ogni forma di divertimento e di passatempo cui partecipino i presenti, a prescindere dalla circostanza che esso abbia o meno contenuto artistico (Fiandaca)". (passo tratto da https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/ sotto il commento all'art. 666 cp.-

[6] E, un'altra di merito, del Tribunale di Cuneo del 2017, identica.-

[7] Si segnala a questo proposito, Cass. 43120/2016, che aveva riconosciuto la sussistenza del reato di invasione, in quanto l'organizzazione di un rave party della durata di varie ore era considerato sufficiente ad integrare quel minimo di stabilità che connota la fattispecie. Il profitto conseguito dal reo consisteva nell'aver evitato di dover cercare un altro luogo, eventualmente anche a pagamento, nel quale allocare la manifestazione musicale.-

[8] Che, al primo comma, tanto prevede: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro."

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