“PER LA PRIMA VOLTA IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LA VALIDITA’ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO CONSEGUITO IN ROMANIA, OBBLIGANDO IL MIUR A PROCEDERE CON IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA”.- Commento alla sentenza n. 5145/2021

30.07.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: TITOLO ABILITATIVO ROMANIA RICONOSCOIMENTO IN ITALIA MIUR

INDICE

· IL FATTO;

· IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO;

· LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.-

[1]

IL FATTO

Alcuni soggetti presentavano istanza al Miur per il riconoscimento del titolo abilitativo all'insegnamento, nonché la specializzazione, come insegnanti di sostegno, conseguiti in Romania; tale domanda veniva rigettata.-

Per il Miur, infatti:

  • È inapplicabile il principio del riconoscimento automatico, operando il "sistema generale";
  • l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini, che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, potrebbe essere rilasciato solo se il richiedente abbia conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari.- (in pratica, i ricorrenti avrebbero dovuto seguire tutto il loro percorso di studi in Romania)

Sulla base di tali rilievi[1] il MIUR aveva ritenuto che la formazione svolta dai cittadini italiani non fosse riconoscibile dalla competente autorità rumena e che, pertanto, la stessa non potesse essere riconosciuta neanche dall'autorità italiana, non risultando integrati i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente.-

Inoltre, con specifico riferimento alle richieste di riconoscimento per il sostegno, il Ministero evidenziava come la normativa rumena prevedeva che tale insegnamento rientrasse in Romania nell'ambito dell'educazione speciale, in apposite scuole speciali e non nelle classi comuni come avviene in Italia; ragion per cui non vi sarebbe corrispondenza con l'ordinamento scolastico italiano, che prevede che gli alunni con particolari esigenze didattiche studino nelle classi comuni, con il supporto dell'insegnante di sostegno e non frequentino, come avverrebbe in Romania, scuole speciali loro dedicate.

[2]

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il Tar, a definizione del giudizio di primo grado, aveva rigettato il ricorso, basandosi sulla circostanza che (secondo la normativa rumena) il titolo abilitativo viene rilasciato solo a coloro che completato in Romania sia gli studi di scuola superiore o post istruzione secondaria, che quelli universitari; pertanto, per espressa indicazione dell'autorità rumena, tale titolo non poteva essere riconosciuto in Italia.-

Per quanto concerne il sostegno, peraltro, il Tar statuiva che trattandosi di un quid pluris rispetto all'abilitazione all'insegnamento, era conseguenziale che il mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento non avrebbe consentito l'acquisto del titolo idoneo per l'insegnamento nel sostegno.-

                                                                                   [3]

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Per quanto riguarda la prima questione, cioè l'abilitazione ad insegnare, Il Consiglio di Stato, evidenziando come le questioni oggetto di giudizio erano state già affrontate e definite dalla Sezione più volte[2], accoglieva integralmente il punto.-

In particolare, tanto veniva evidenziato

"a fronte della sussistenza sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia, sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. Di conseguenza, è solo necessario procedere alla verifica[3] che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno[4]".-

Difatti, secondo quanto previsto dagli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento - "le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, devono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli, nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21). Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)" (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser)

La porta innovativa della pronuncia in commento, viceversa, deve individuarsi nel riconoscimento, per la prima volta, della validita' del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, acquisto in Romania.-

Il Consiglio di Stato aveva rilevato che "il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto "si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno".-

Il Ministero, difatti, aveva solo evidenziato una diversa modalità di organizzazione del servizio pubblico di insegnamento sul sostegno, in Romania e in Italia, ma non ha indicato le ragioni per le quali il livello delle conoscenze e delle qualifiche comunque attestato dal titolo estero, anche ove riferito all'insegnamento nell'ambito di scuole speciali, tenuto conto della natura e della durata degli studi, non sia idoneo a soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività de qua nell'ambito dell'ordinamento italiano.-

Viceversa

"Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: "le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno" (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020),

di conseguenza

"L'amministrazione avrebbe dovuto valutare la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall'esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente".-


[1] Il diritto di insegnare in Romania è subordinato al conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, ragion per cui il possesso dell'attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituirebbe condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non anche sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania.-

[2] Ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a

[3] Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per "consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale" (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55). In particolare, le autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare "se, e in quale misura, si debba ritenere che, le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)" (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).

[4] Si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198.-

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