PER LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA VACANZA LIMITATA DALLE MISURE ANTI COVID

20.02.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: PACCHETTO TURISTICO - COVID - RIDUZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - C-396/21

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.-

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[1]

IL FATTO

Due turisti tedeschi - acquirenti, presso una locale agenzia di viaggi, di un pacchetto turistico comprendente, un soggiorno (comprensivo di volo andata e ritorno) alle Canarie (Spagna) per circa due settimane - dopo qualche ora dal loro arrivo sulla predetta isola, nel Marzo 2020, apprendevano che le autorità spagnole avevano adottato misure per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19, che comportavano, in particolare, la chiusura delle spiagge della Gran Canaria e l'applicazione di un coprifuoco su tutta l'isola.-

In particolare, nell'albergo in cui i soggiornavano i due turisti non era stato, per tali motivi, consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti, era stato vietato l'accesso alle piscine, nonché l'uso delle sedie a sdraio ed il programma di animazioni era stato annullato.-

Un vero incubo!

A metà soggiorno, venivano inviatati, per il diffondersi dell'epidemia, a lasciare l'isola e a tornare in Germania.-

Al loro ritorno, i due turisti chiedevano all'Agenzia di Viaggi di concedere loro una riduzione di prezzo del loro pacchetto turistico del 70%, corrispondente a un importo di EUR 1 018,50.-

Di fronte al rifiuto dell'Agenzia di Viaggi - che riteneva di non essere responsabile per ciò che ritenevano un "rischio generico della vita" - i villeggianti adivano la Magistratura tedesca che, tuttavia, respingeva la loro richiesta, sul presupposto "che le misure adottate dalle autorità spagnole per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 erano misure di tutela della (anche loro) salute dei ricorrenti e che una siffatta protezione era stata introdotta anche in Germania".-

La Magistratura tedesca di secondo grado, l'equivalente della nostra Corte di Appello, rimetteva la questione alla Corte di Giustizia Europea, affinché fosse data una corretta interpretazione ed applicazione nel caso specifico della disciplina prevista per i pacchetti turistici[1].-

[2]

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La seconda sezione della Curia, con sentenza 12 gennaio 2023, causa C-396/21, ha affermato che "il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva", proprio come il Covid19, a nulla valendo che uguali restrizioni erano state imposte nel luogo di residenza dei viaggiatori, nonché in altre Nazioni.-

Questo perché la Direttiva[2] in questione prevede il diritto a una riduzione del prezzo, purchè ci sia un «difetto di conformità[3]» e che questo difetto non sia imputabile al consumatore/viaggiatore.-

Viceversa, un "difetto di conformità" imputabile a qualsiasi altra persona, o dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, non esclude il diritto del viaggiatore di beneficiare di una riduzione del prezzo.-

Infine, per essere adeguata, "tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato".-

NOTE

[1] Vale a dire Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/ 2015.-

[2]In particolare l'articolo 14 della direttiva 2015/2302, intitolato "Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni".-

[3] Per "difetto di conformità" deve intendersi, secondo l'art. 5, comma 13, della Direttiva 2015/2302 "un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto".-

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