PER LA CASSAZIONE LA CONVIVENZA "COME CONIUGI" NON OSTA ALLA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 17910/2022

16.06.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS:MATRIMONIO - NULLITA - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - VIZIO GENETICO 

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

3) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Un marito - che aveva chiesto la delibazione[1] della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto, motivandolo con il dolo della donna, che aveva taciuto di essere afflitta da amenorrea e dalla conseguente incapacità di procreare - ricorreva in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva respinto tale domanda, reputando ostativa la stabilità e la durata di oltre cinque anni del matrimonio, se non dieci, conteggiando anche il periodo precedente di convivenza.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze si era determinata sulla base del principio affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16379-14, per cui, ostativa alla delibazione della sentenza di nullità, era da considerarsi - di per sè - la circostanza della convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del rapporto matrimoniale, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione.-

[3]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Suprema Corte il richiamo alla sentenza n. 16379/2014, così come fatto dalla Corte di Appello di Firenze, era errato, in quanto fattispecie totalmente diversa: in quel caso la questione atteneva alla riserva di uno dei coniugi, circa il carattere indissolubile del vincolo matrimoniale, e dunque a un'ipotesi di nullità matrimoniale tale solo per il diritto canonico, non anche invece per il diritto italiano.-

Per la sentenza n. 16379/2014 "La convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto[2]", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico del "matrimonio-atto", per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'«ordine canonico» nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale".-

Per qualsiasi vizio?

Per la Cassazione no,

in quanto se così fosse, la durata del rapporto coniugale finirebbe per risultare impeditiva dell'accertamento di vizi genetici (del matrimonio atto) che rilevano come tali anche per il codice civile italiano, senza rilevanza di limiti temporali alla loro deduzione, come ad esempio la nullità del matrimonio del bigamo o dell'incestuoso.-

Il vizio genetico accertato dal Tribunale ecclesiastico attiene, nel caso in commento, all'errore essenziale del marito sulle qualità personali della moglie, dolosamente taciute dalla stessa.-

In particolare, l'errore aveva riguardato l'esistenza di una malattia tale da indurre la sterilità, e quindi da impedire, lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto, vale a dire quello della procreazione; è importante precisare che tale ipotesi sarebbe presidiata da nullità anche per l'ordinamento interno (art. 122 c.c., commi 2 e 3).-

Ed in questi casi, non avrebbe senso, secondo la Cassazione, qualificare la durata del rapporto matrimoniale come elemento impeditivo della rilevanza della nullità, prevista anche dalla normativa interna[3].-

Per questo, secondo la Cassazione, la decisione va cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame.

La massima: "la convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poichè una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio".-

NOTE

[1] La delibazione o exequatur è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato paese, un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di un altro paese.-

In Italia il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d'appello territorialmente competente, che deve accertare che il procedimento straniero si sia svolto con le regole del contraddittorio, che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che non sia contraria a un'altra pronunciata in Italia e che non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.-

[2] La disciplina del matrimonio è contenuta nel titolo VI del Libro I, ove esso viene inteso nella duplice accezione di atto e di rapporto:

• In quanto "atto", esso è manifestazione della volontà delle parti di contrarre matrimonio, resa dinanzi al pubblico ufficiale celebrante;

• In quanto "rapporto", il matrimonio è quel rapporto giuridico che intercorre tra i coniugi, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello personale.-

[3] Che, al massimo, pone come limitativo il decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dalla cessazione della causa di invalidità, ovvero di un anno dalla scoperta dell'errore.-

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