PER LA CASSAZIONE E’ RISARCIBILE IL DANNO ALLA LESIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA PER LA DONNA RIPRESA, SENZA IL SUO CONSENSO, IN UN VIDEO CLIP MUSICALE, IN COMPAGNIA DELL’AMANTE. SENTENZA N. 36754/2021
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - LESIONE - UTILIZZO IMMAGINE SENZA CONSENSO
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DI PRIMO GRADO;
3) LA DECISIONE IN APPELLO;
4) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
Se non fosse stata pubblicata ufficialmente sul sito della Suprema Corte, qualcuno avrebbe potuto pensare ad uno scherzo, ma è tutto vero.-
I protagonisti della vicenda: una importantissima casa discografica, la Sony, uno dei cantanti italiani più famosi, Gigi D'Alessio ed una "quisque de populo", una piacente signora napoletana...ripresa suo malgrado, durante la registrazione del videoclip della canzone "Oi nenna nè", in compagnia...dell'amante!
Così, quella che era una banale relazione extraconiugale, è diventata di dominio pubblico.-
Per tale motivo, la "fedifraga" agiva in giudizio per il risarcimento dei danni subiti per la lesione del proprio diritto alla riservatezza, reputazione e immagine, a seguito dell'ampia diffusione del prefato videoclip (venduto in abbinamento ad un noto settimanale).-
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LA DECISIONE IN PRIMO GRADO
Il Tribunale di Benevento, competente per territorio[1], rigettava, in primo grado, la domanda, sia perché doveva presumersi il consenso tacito dell'attrice all'uso della propria immagine, sia perché, in ogni caso, il consenso non occorreva ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 - di seguito l.d.a.), trattandosi di registrazione «in occasione di eventi svoltisi in pubblico».-
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LA DECISIONE IN APPELLO
La decisione di primo grado veniva impugnata e la Corte d'appello di Napoli riteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse escluso «una lesione ai diritti di riservatezza e alla reputazione lamentati dall'attrice» in ragione della configurabilità di un suo consenso tacito e della «riconducibilità della fattispecie all'art. 97 legge 633/41», poiché per il combinato degli artt. 10 c.c. e 97 l.d.a. «la divulgazione dell'immagine altrui è abusiva (non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, ma anche) senza il concorso delle circostanze», legalmente idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza - notorietà, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico - circostanze tutte da escludersi, compresa l'ultima, «posta la finalità esclusivamente commerciale della pubblicazione e comunque permanendo il divieto di esposizione dell'altrui immagine, in difetto di consenso», quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.-
La Corte di Appello dopo aver escluso la configurabilità di un consenso tacito, evidenziava che, pur apparendo verosimile «che l'attrice si fosse accorta di essere stata inquadrata, per avere soffermato lo sguardo verso lo strumento di ripresa per alcuni istanti», aveva ritenuto che «da tale fugace sguardo», non potesse «desumersi il suo tacito consenso alla ripresa, né, soprattutto, alla divulgazione della sua immagine», a tal fine occorrendo una piena consapevolezza (laddove quello sguardo denotava «la mera curiosità verso la telecamera»).-
Dall'illegittima pubblicazione dell'immagine i giudici di secondo grado avevano fatto derivare innanzitutto l'obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale, provato in via presuntiva, potendo «legittimamente presumersi che la pubblicazione dell'immagine della signora» - considerata la notorietà della rivista e del cantante, nonché il contesto sociale del suo luogo di residenza, ove «la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell'esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscita ampia curiosità aveva inciso sui suoi diritti inviolabili, protetti dall'art. 2 della Costituzione, il che, di per sé, integra un'ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di lesione e risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c.».-
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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Avverso la decisione di secondo grado, la casa discografica proponeva ricorso per Cassazione.-
La Suprema Corte confermava, di fatto, la sentenza di secondo grado, condividendone il ricorso alla prova presuntiva del turbamento d'animo e del dolore intimo sofferto, tenuto conto dell'ampia diffusione del DVD e del «contesto sociale di residenza e provenienza della donne (laddove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell'esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità)» in quanto "il DVD aveva reso di dominio pubblico una relazione sentimentale che doveva rimanere segreta».-
Di conseguenza, la Cassazione riconosceva il danno subito, individuabile, non già nell'uso dell'immagine non autorizzata - si trattava davvero di pochi secondi, meno di dieci - quanto nella lesione della sfera della riservatezza e della privacy della donna, che, a causa della diffusione del dvd, aveva dovuto assistere, impotente, alla pubblicità della sua relazione extraconiugale.-
[1] Quale luogo di residenza dell'attrice ex art. 20 c.p.c. in quella che è stata ritenuta «un'ordinaria causa di risarcimento per lesione del diritto all'immagine».-
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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo, Donald Tong da Pexels