PER IL TRIBUNALE DI TRANI DA REVOCARE AMMINISTRATORE CHE NON PROVVEDE AD APIRE CONTO CORRENTE CONDOMINIALE.

09.07.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA DECISIONE DL TRIBUNALE;

3) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

✅ 1. Obbligo di conto corrente condominiale 🏦
L'amministratore deve aprire un conto intestato al condominio per garantire trasparenza e tracciabilità dei pagamenti.

✅ 2. Grave irregolarità e revoca ⚖️
L'omessa apertura del conto costituisce violazione dell'art. 1129 c.c., passibile di revoca giudiziale anche senza danno concreto.

✅ 3. Tutela dei diritti dei condomini 🛡️
Il rispetto delle regole formali protegge i singoli condomini e assicura una gestione corretta e verificabile.

1) INTRODUZIONE

Con decreto del 9 giugno 2025, il Tribunale di Trani - Sezione Civile ha ribadito un principio fondamentale del diritto condominiale: l'amministratore che omette di aprire un conto corrente intestato al condominio e riscuote somme in contanti, evitando la tracciabilità, incorre in una grave irregolarità ex art. 1129 c.c., 7 comma, passibile di revoca giudiziale.-

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Nel caso esaminato, il giudice ha accolto il ricorso di un condomino che lamentava l'assenza di un conto corrente dedicato e l'uso di pagamenti in contanti da parte dell'amministratore-. Nonostante le giustificazioni di quest'ultimo (preferenze dei condomini e apertura tardiva del conto per ragioni pratiche), il Tribunale ha evidenziato come la violazione dell'art. 1129 c.c., 7 comma, sia oggettiva e non derogabile, a prescindere dal consenso assembleare o dall'assenza di danni concreti.-

Il rispetto di tale obbligo garantisce:

  • Trasparenza gestionale;
  • Separazione dei patrimoni;
  • Diritto di controllo da parte dei condomini.

Anche in mancanza di errori sostanziali nella gestione o di lamentele assembleari, l'omessa apertura del conto specifico configura di per sé un comportamento lesivo dei diritti dei singoli condomini, i quali hanno titolo per pretendere la corretta canalizzazione dei versamenti e la possibilità di monitorare la gestione economica.-

Il Tribunale ha pertanto disposto:

  • La revoca dell'amministratore dalla carica;
  • La condanna alle spese processuali.-

3) CONCLUSIONI

La decisione del Tribunale di Trani conferma l'orientamento giurisprudenziale che considera la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale una grave irregolarità "in sé".-

In altri termini, non occorre dimostrare né un danno concreto né un malgoverno effettivo: il solo fatto di eludere l'obbligo di trasparenza e tracciabilità è sufficiente a legittimare la revoca giudiziale dell'amministratore.-

Si tratta di un principio particolarmente rilevante per la tutela dei diritti individuali dei condomini, a presidio della correttezza e della legalità formale della gestione condominiale.-

🔑 In sintesi:

  • ✅ Aprire e utilizzare un conto corrente dedicato e intestato al condominio;
  • ✅ Evitare riscossioni in contanti, garantendo sempre trasparenza e tracciabilità;
  • ✅ Rispettare i diritti di controllo e verifica di ogni singolo condomino.

⚠️ La violazione di questi obblighi comporta la revoca giudiziale senza alcuna possibilità di giustificazione soggettiva.

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