PER IL TRIBUNALE DI TRANI DA REVOCARE AMMINISTRATORE CHE NON PROVVEDE AD APIRE CONTO CORRENTE CONDOMINIALE.

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
TAGS: 🔑 #DirittoCondominiale 🏢 #RevocaAmministratore 💶 #ContoCondominiale 🔍 #Trasparenza 🏛️ #TribunaleDiTrani ⚖️ #Giurisprudenza 📜 #Art1129cc 🛡️ #TutelaCondomini 💡 #Legalità 📈 #ControlloGestione
INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DECISIONE DL TRIBUNALE;
3) CONCLUSIONI.-
*****
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
✅ 1. Obbligo di conto corrente condominiale 🏦
L'amministratore deve aprire un conto intestato al condominio per garantire trasparenza e tracciabilità dei pagamenti.
✅ 2. Grave irregolarità e revoca ⚖️
L'omessa apertura del conto costituisce violazione dell'art. 1129 c.c., passibile di revoca giudiziale anche senza danno concreto.
✅ 3. Tutela dei diritti dei condomini 🛡️
Il rispetto delle regole formali protegge i singoli condomini e assicura una gestione corretta e verificabile.
1) INTRODUZIONE
Con decreto del 9 giugno 2025, il Tribunale di Trani - Sezione Civile ha ribadito un principio fondamentale del diritto condominiale: l'amministratore che omette di aprire un conto corrente intestato al condominio e riscuote somme in contanti, evitando la tracciabilità, incorre in una grave irregolarità ex art. 1129 c.c., 7 comma, passibile di revoca giudiziale.-
2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Nel caso esaminato, il giudice ha accolto il ricorso di un condomino che lamentava l'assenza di un conto corrente dedicato e l'uso di pagamenti in contanti da parte dell'amministratore-. Nonostante le giustificazioni di quest'ultimo (preferenze dei condomini e apertura tardiva del conto per ragioni pratiche), il Tribunale ha evidenziato come la violazione dell'art. 1129 c.c., 7 comma, sia oggettiva e non derogabile, a prescindere dal consenso assembleare o dall'assenza di danni concreti.-
Il rispetto di tale obbligo garantisce:
- Trasparenza gestionale;
- Separazione dei patrimoni;
- Diritto di controllo da parte dei condomini.
Anche in mancanza di errori sostanziali nella gestione o di lamentele assembleari, l'omessa apertura del conto specifico configura di per sé un comportamento lesivo dei diritti dei singoli condomini, i quali hanno titolo per pretendere la corretta canalizzazione dei versamenti e la possibilità di monitorare la gestione economica.-
Il Tribunale ha pertanto disposto:
- La revoca dell'amministratore dalla carica;
- La condanna alle spese processuali.-
3) CONCLUSIONI
La decisione del Tribunale di Trani conferma l'orientamento giurisprudenziale che considera la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale una grave irregolarità "in sé".-
In altri termini, non occorre dimostrare né un danno concreto né un malgoverno effettivo: il solo fatto di eludere l'obbligo di trasparenza e tracciabilità è sufficiente a legittimare la revoca giudiziale dell'amministratore.-
Si tratta di un principio particolarmente rilevante per la tutela dei diritti individuali dei condomini, a presidio della correttezza e della legalità formale della gestione condominiale.-
🔑 In sintesi:
- ✅ Aprire e utilizzare un conto corrente dedicato e intestato al condominio;
- ✅ Evitare riscossioni in contanti, garantendo sempre trasparenza e tracciabilità;
- ✅ Rispettare i diritti di controllo e verifica di ogni singolo condomino.
⚠️ La violazione di questi obblighi comporta la revoca giudiziale senza alcuna possibilità di giustificazione soggettiva.
Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)
🔗 Condividi questa pagina
📞 Come Contattarci 📞
Hai bisogno di assistenza legale? Siamo qui per aiutarti! Contattaci ai seguenti recapiti:
📞 Telefono & 💬 WhatsApp:
Studio Legale Chiariello: 📞 0883 884725
Avv. MicheleAlfredo Chiariello: 📞 338 1893997 | 💬 WhatsApp
Avv. Laura Buzzerio: 📞 370 3164277 | 💬 WhatsApp