PER IL TRIBUNALE DI PESARO E’ ILLEGITTIMO SUBORDINARE, AL POSSESSO DEL GREEN PASS, L’ACCESSO AGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 138/2022.

04.03.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio 

TAGS: GREEN PASS - ACCESSO CENTRO DIURNO - NO OBBLIGO

INDICE

· LA QUESTIONE;

· LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PESARO.-

[1]

IL FATTO

Luogo della vicenda un centro diurno, che ospitava una serie di ragazzi e, fra questi, c'era un soggetto, autistico ed autolesionistico, che frequentava la struttura dal mattino fino al primo pomeriggio, con permanenza per il pranzo.-

All'interno della struttura - durante la permanenza - i ragazzi non erano obbligati ad indossare le mascherine, né venivano sottoposti a tampone (se non ogni 15 giorni) per espressa scelta terapeutica/psicologica.-

Tuttavia, nelle ultime settimane dell'anno scorso, a seguito di una disposizione dell'Asur (l'Azienda Sanitaria Unica Regionale), il Centro comunicava che i ragazzi per poter accedere, ma soprattutto pranzare, avrebbero dovuto dotarsi di green pass e/o vaccinarsi.-

Ciò aveva comportato l'esclusione del soggetto - di cui sopra, in quanto impossibilitato a sottoporsi a tampone ogni 48 h o a vaccinarsi - da un momento essenziale della vita di gruppo, importante anche sotto il profilo terapeutico, come quello del pranzo.-

Di conseguenza, i genitori dello stesso, assistiti dall'avv. Pia Perricci, adivano la Magistratura Ordinaria per vedere riconosciuta la illegittimità di tale esclusione.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale di Pesaro Sezione Civile dott. Davide Storti, con sentenza del 2 febbraio 2022, pubblicata in data 9 febbraio 2022, aveva dichiarato illegittimo tale provvedimento, ordinando ai responsabili del Centro di garantire l'accesso anche al soggetto, privo di green pass base.-

Il provvedimento impugnato era fondato, come detto sulla direttiva dell'Asur che, a sua volta, si rifaceva alla normativa nazionale, in particolare all'art. 4 del d.l. 172/2021, che prevedeva come "necessario il green pass per accedere alle mense ed ai servizi di catering continuativo su base contrattuale".-

Il percorso motivazionale del giudice marchigiano si fonda essenzialmente su queste basi:

  • La normativa, poc'anzi richiamata, si riferisce solo ai dipendenti, pubblici e privati, ed alle mense presenti nei luoghi di lavoro;
  • Nel caso di specie, il ricorrente "non è dipendente della società resistente e non accede alla struttura quale lavoratore", in quanto "trattasi di una struttura socio sanitaria non residenziale, che il ricorrente, persona portatrice di handicap, frequenta come utente";
  • per usufruire dei servizi socio sanitari residenziali: a) non è necessario il green pass; b) i residenti possono usufruire del servizio mensa anche senza green pass;
  • se il green pass non è richiesto per l'accesso e la frequentazione da parte degli utenti residenziali della struttura, tanto meno non può essere richiesto al soggetto che, come nella specie, usufruisce servizi socio-sanitari non residenziali".-

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