“PER IL TRIBUNALE DI PADOVA, L’INFERMIERA NO VAX, VINCITRICE DI CONCORSO, HA DIRITTO ALL’ ASSUNZIONE”. SENTENZA N. 1550/2021.-

28.12.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: SANITARIA NON VAX  - CONCORSO - DIRITTO ALL'ASSUNZIONE

INDICE

· IL FATTO;

· LA DECISIONE COLLEGIALE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA;

· CONCLUSIONI.-

[1]

Il FATTO

Una donna, dopo essere stata ammessa nella graduatoria per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari (infermiere di cat. D) presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, non veniva assunta in quanto non vaccinata contro il covid.-

In particolare, l'Amministrazione sanitaria richiedeva la vaccinazione anti Sars-Cov 2 per la sottoscrizione del contratto, ma tale condotta era stata ritenuta dalla donna illegittima, in quanto in contrasto con il suo diritto ad essere assunta.-

Per tale motivo adiva la Magistratura del Lavoro di Padova, che rigettava la sua domanda cautelare diretta ad ottenere una pronuncia che ordinasse all'Amministrazione convenuta di assumerla in servizio; senza perdersi d'animo, proponeva reclamo ed il Collegio accoglieva le sue istanze.-

[2]

LA DECISIONE COLLEGIALE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA.-

In sede di reclamo, il Tribunale del Lavoro di Padova, in sede collegiale, procedeva alla valutazione dell'applicabilità alla fattispecie di quanto stabilito dall'art. 4 d.l. 44/21 (che prevede l'obbligo vaccinale a carico degli appartenenti al settore sanitario e parasanitario).-

Il collegio, non mettendo in dubbio l'esistenza, né la legittimità dell'obbligo vaccinale a carico dei sanitari,

il che comporta l'alternativa tra l'assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, non presentanti tale rischio ovvero la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione,

giungeva alla conclusione che

"tale disposizione è diretta ad incidere non sul contratto, ma sul rapporto,"

in quanto la disciplina vigente prevede che

  • la mancata vaccinazione non rappresenta una giusta causa di risoluzione del rapporto in essere;
  • la sospensione dal rapporto, comunque eventuale, è temporanea e al momento non va oltre il 31 dicembre 2021[1];
  • la sospensione non si produce ope legis, dovendo prima di tutto l'Azienda invitare l'interessato all'effettuazione della vaccinazione, ovvero a comprovare l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

Per il Collegio: "La norma, quindi, mostra di voler operare sul momento esecutivo del rapporto e non su quello costitutivo o risolutivo. Ne deriva dunque che - fermo restando il potere discrezionale dell'amministrazione convenuta di sospendere la ricorrente una volta assunta - nessuna norma di legge facoltizza l'amministrazione a derogare alla graduatoria degli idonei nella fase di assunzione".-

Alla luce di ciò, quindi, il Tribunale aveva ordinato all'Azienda Ospedaliera di «assumere la ricorrente».-

[3]

CONCLUSIONI

Se assolutamente condivisibile è la motivazione del Collegio, per il quale l'obbligo vaccinale non incide nella fase genetica del rapporto di lavoro, ma nella sua esecuzione, naturalmente, l'assunzione, e la sua regolarizzazione, non impedirà alla datrice di lavoro di procedere con la sospensione dal lavoro della infermiera, nel caso in cui la stessa non dovesse vaccinarsi, senza giustificato motivo.-


[1] Termine, in realtà, prorogato dal dl 172/2021, non ancora promulgato al momento del deposito del provvedimento in commento.-

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