PER IL TAR BOLOGNA E’ LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA SCUOLA DEI FIGLI DEI SOGGETTI CHE NON OSSERVANO LE REGOLE PER CONTENERE L’EMERGENZA EPIDEMICA.- COMMENTO ALLA SENTENZA 444/2021

04.10.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: MISURE CONTRO IL COVID 19 - SCUOLA - EPIDEMIA

INDICE

1) PREMESSA;

2) LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUSTIZIA BOLOGNESE.-

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PREMESSA

A seguito della pandemia, con l'approvazione del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020 tutti i genitori dei minori, frequentanti gli istituti scolastici, devono sottoscrivere il c.d. "Patto di responsabilità reciproca tra la scuola e le famiglie circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19", che prevede una serie di precauzioni da adottare o di prescrizioni, come l'uso della mascherina, da rispettare, pena l'esclusione dalla scuola.-

[2]

LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUSTIZIA BOLOGNESE

Nel caso di specie il regolamento scolastico, in vigore presso la scuola dell'infanzia (e del nido) dei figli dei ricorrenti, ad integrazione del protocollo, sopra indicato, prevedeva altre prescrizioni da osservare, tra cui quello di "adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio".-

L'Istituto scolastico in questione, dopo aver appreso che i ricorrenti, in più occasioni, avevano violato - e per questo, sanzionati - le misure di contenimento del contagio, ovvero l'utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all'aperto, emetteva un provvedimento di espulsione per i figli dei due soggetti in questioni, pur assicurando loro la disponibilità ad una collocazione alternativa.-

Tale provvedimento veniva impugnato avanti il Tar Bologna, il quale rigettava l'istanza cautelare sul presupposto che

  • vi fosse la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto, ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.);
  • vi fosse la prevalenza dell'interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell'Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione.-

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